Detenzione di stupefacenti e recidiva: sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35104 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di stupefacenti, la valutazione sulla destinazione della droga allo spaccio, quando la condotta non sia di per sé indicativa dell’immediatezza del consumo, spetta al giudice di merito e va compiuta tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. Tale apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. L’applicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio sono congruamente motivati quando il giudice di merito valorizzi i precedenti specifici dell’imputato, anche per fatti analoghi, e la difesa non deduca elementi idonei a escluderne la pertinenza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, in primo grado, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, il Tribunale lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e a 3.000 euro di multa.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10.02.2026, ha confermato la condanna. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato e, con il secondo, analoghe censure sull’applicazione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato. Richiama il principio per cui, in materia di stupefacenti, la destinazione della droga va valutata dal giudice di merito con riguardo a tutte le circostanze del fatto, con sindacato in cassazione limitato alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione, indicando a sostegno Sez. IV n. 7191 dell’11.01.2018.

Nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto che lo stupefacente rinvenuto, pari a grammi 5,94 di cocaina, accertato mediante narcotest, fosse destinato allo spaccio, come desumibile dalle modalità di confezionamento e di occultamento. La motivazione è giudicata esente da aporie logiche.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa parimenti manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha valorizzato i precedenti specifici dell’imputato, anche per fatti analoghi, compreso un episodio risalente al 2016, senza che la difesa abbia addotto elementi per escluderne la pertinenza rispetto al fatto per cui si procede. Da tali elementi il giudice di merito ha tratto la maggiore riprovevolezza del fatto.

Anche lo scostamento dal minimo edittale è ritenuto congruamente motivato, in ragione della natura della sostanza e della personalità dell’imputato. Il ricorso, manifestamente infondato, è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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