Attenuanti generiche: incensuratezza non più sufficiente dopo la riforma del 2008 (Cass. pen. Sez. VII n. 37042 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. A seguito della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, ai fini della concessione della diminuente non e piu sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudizio sulle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, la cui motivazione e insindacabile in sede di legittimita purche non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti. Il ricorso che deduca la mancata concessione delle attenuanti generiche senza censurare la congruita della motivazione e dunque inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano lo aveva condannato per il reato di furto aggravato, contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen.

L’unico motivo di ricorso era incentrato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giungeva cosi davanti alla Suprema Corte, investita della verifica della legittimita della motivazione espressa dal giudice del merito sul punto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008.

Per effetto di tale intervento, ai fini della concessione della diminuente non e piu sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. La Corte ha richiamato sul punto i propri precedenti, segnatamente Sez. I n. 39566 del 2017 e Sez. IV n. 32872 del 2022.

Sul piano della motivazione, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimita purche non contraddittorio e idoneo a dare conto, anche mediante richiamo, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Il Collegio ha richiamato Sez. V n. 43952 del 2017 e Sez. II n. 23903 del 2020, secondo cui il giudice puo limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente, potendo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalita del colpevole o all’entita e alle modalita del reato.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle attenuanti, valorizzando altresi la valenza neutra del comportamento processuale.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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