Inammissibile ricorso che chiede rivalutazione prove ed esclusione punibilità per tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 13230 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in sede di legittimità la censura che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, restando inammissibile la richiesta di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito. Il vizio di motivazione, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, non consente al giudice di legittimità l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. richiede la coesistenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento: solo il concorso di entrambi gli indici consente di escludere la punibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di sette mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea valutazione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, nonché la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima doglianza, i giudici hanno ribadito che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole al ricorrente. Sul punto la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la Sez. V n. 17905 del 2006, rilevando che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Il ricorrente, in realtà, ha invocato una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito per affermare la sua responsabilità.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La Corte ha osservato che l’art. 131-bis cod. pen. prevede, quali condizioni applicative congiunte e non alternative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice deve verificare se, sulla base degli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista la particolare tenuità dell’offesa e con essa coesista la non abitualità del comportamento.

Richiamando la Sez. III n. 47039 del 2015, la Corte ha confermato che solo in tal caso il fatto può essere considerato di particolare tenuità. Gli indici evidenziati nella sentenza impugnata risultano correttamente valutati dal giudice di merito per negare la riconducibilità del fatto all’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen. All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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