Correzione dell’anno di imposta nel giudizio abbreviato non lede la difesa (Cass. pen. Sez. VII n. 35547 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato non integrato da attività istruttoria, la rettifica dell’anno di imposta indicato nel capo di imputazione, operata dal pubblico ministero dopo l’ammissione al rito e prima della discussione, non integra una modifica dell’imputazione vietata dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. quando costituisce correzione di un errore materiale immediatamente evincibile dagli atti. Il giudice di legittimità qualifica come emenda del mero errore materiale l’intervento del pubblico ministero che non incida sull’individuazione degli elementi essenziali dell’addebito, cioè su quelli in considerazione dei quali l’imputato ha compiuto le proprie scelte difensive. Ne deriva che nessuna lesione del diritto di difesa e nessuna nullità conseguono alla rettifica, laddove l’originaria indicazione risulti palesemente incompatibile con il contenuto dell’atto richiamato nell’imputazione e con la documentazione già acquisita al fascicolo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere attestato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito inferiore a quello effettivo. L’imputato propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 441 cod. proc. pen.

Il motivo investe la condotta del pubblico ministero che, all’udienza del 23 novembre 2023, dopo l’ammissione al rito abbreviato e prima dell’inizio della discussione, ha sostituito nel capo di imputazione l’indicazione dell’anno di imposta 2019 con quella dell’anno 2017. Il ricorrente sostiene che non si sia trattato della correzione di un errore materiale, ma di una modifica radicale della contestazione, idonea a incidere sulle scelte difensive già compiute.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile, condividendo la qualificazione operata dai giudici di merito. La questione giuridica è se l’intervento del pubblico ministero sull’anno di imposta, successivo all’ammissione al rito speciale, integri la modifica dell’imputazione preclusa dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. oppure si risolva in una semplice correzione di errore materiale.

La Corte richiama il proprio precedente secondo cui, nel giudizio abbreviato “secco” e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la rettifica dell’annualità di un bilancio di esercizio riportata in un’imputazione per bancarotta documentale — laddove operata dal pubblico ministero dopo l’ammissione del rito — non comporta violazione del divieto di modifica dell’imputazione, quando non incide sull’individuazione degli elementi essenziali dell’addebito (Sez. 5, sent. n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635). Il criterio dirimente è dunque l’incidenza sulle scelte difensive: solo la modificazione degli elementi essenziali dell’addebito, e non la rettifica di un dato palesemente errato, è preclusa.

La Corte verifica quindi che, nel caso concreto, la rettifica da 2019 a 2017 non abbia modificato il fatto contestato. L’imputazione si riferisce alla dichiarazione resa nell’ambito dell’istanza di ammissione al patrocinio presentata nell’aprile 2019, nel procedimento penale espressamente richiamato nel capo di imputazione. Ed è la stessa istanza a riferirsi all’anno di imposta 2017.

L’originaria indicazione dell’anno 2019 è quindi frutto di un errore materiale immediatamente rilevabile dagli atti. La Corte sottolinea l’argomento testuale decisivo: l’istanza è stata presentata nell’aprile 2019, sicché mai avrebbe potuto riferirsi al reddito percepito nel medesimo anno, ancora in corso. Nessun equivoco poteva del pari sorgere sull’anno oggetto dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che dagli atti acquisiti in virtù della scelta del rito risulta avere avuto ad oggetto il 2017.

Conclusivamente, la rettifica operata dal pubblico ministero non integra né la modifica del fatto contestato né una nullità, non essendo ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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