Ingente quantità aggravante e imputazione soggettiva ex art. 59 c.p (Cass. pen. Sez. 3 n. 13341 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per essere contestata richiede l’accertamento, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., del coefficiente soggettivo dell’agente, che può consistere nella conoscenza dell’entità della sostanza, nella sua ignoranza per colpa ovvero nell’errore colposo sulla sua non ingente quantità. Tale criterio di imputazione, applicabile anche ai concorrenti, non richiede il dolo o la piena consapevolezza dell’evento accessorio, essendo sufficiente la colpa. Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione, anche in caso di doppia conforme, solo quando l’errore cade sul significante e non sul significato della prova, risultando idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per la partecipazione a una trattativa per l’acquisto di circa cinquantadue chili di cocaina. La Corte di appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. L’imputato aveva proposto due ricorsi per cassazione, lamentando vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, alla configurabilità dell’aggravante e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente delimitato il controllo di legittimità, precisando che in presenza di doppia conforme il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza. Il vizio, inoltre, deve cadere sul significante e non sul significato della prova, traducendosi nell’utilizzo di una prova inesistente per errata percezione dell’atto istruttorio.

Quanto alla contestata aggravante dell’ingente quantità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui essa può essere riconosciuta solo se sia accertato che l’agente conosceva l’entità della sostanza, ovvero che la ignorava per colpa o che la riteneva non ingente per errore dovuto a colpa, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen. Il coefficiente psichico non richiede il dolo, essendo sufficiente che la circostanza sia conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore colposo. Detto criterio, di natura oggettiva, è estensibile ai concorrenti ex art. 118 cod. pen., in capo ai quali deve comunque sussistere tale minimo coefficiente soggettivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la conoscenza dell’entità della transazione da parte del ricorrente, considerato il ruolo para apicale ricoperto nella trattativa.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata applicazione della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., richiedendo tale circostanza un contributo di efficacia causale trascurabile nell’economia generale del reato. La motivazione concernente la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e la dedotta violazione dell’art. 69 cod. pen. in punto di prevalenza delle generiche è stata valutata generica, non avendo la difesa indicato elementi concreti idonei a demolire la motivazione del primo giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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