Bancarotta fraudolenta per compensazione di contributi consortili non restituibili (Cass. pen. Sez. V n. 28375 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta del liquidatore che, mediante apparente compensazione tra il credito della società consortile verso la consorziata e i contributi versati da quest’ultima, ne disponga la restituzione in un periodo di irreversibile dissesto. I contributi consortili di cui all’art. 2615-ter cod. civ. costituiscono una forma di finanziamento a fondo perduto della società consortile e non generano alcun obbligo di remunerazione né di restituzione in favore del consorziato che li ha versati, neppure dopo il fallimento. La fraudolenza è desumibile da indici quali la condizione patrimoniale dell’azienda, l’estraneità del fatto rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale e le cointeressenze dell’amministratore. La qualificazione resta quella della bancarotta patrimoniale e non preferenziale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato le pene accessorie fallimentari confermando la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di una somma superiore a tre milioni di euro, contestata per avere, nella qualità di liquidatore di una società consortile a responsabilità limitata dichiarata fallita, estinto per compensazione un credito di pari importo vantato verso una consorziata.

Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, avendo la Corte territoriale illustrato condotte ulteriori rispetto al capo di imputazione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2615-ter cod. civ., sostenendo che i trasferimenti della consorziata alla consortile avessero natura di contributi consortili, come tali non soggetti a restituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile: gli elementi indicati dalla difesa come estranei al capo di imputazione, quali la vendita di attrezzature o il mancato scioglimento della società, costituiscono argomenti di contorno che non modificano il fatto contestato, rimasto ancorato alla distrazione della somma mediante compensazione descritta analiticamente dai giudici di merito. La ricostruzione contabile del provvedimento impugnato evidenzia le operazioni qualificate come “rimborso finanziamento soci”, con azzeramento del debito verso il socio ed estinzione di gran parte del credito della consortile.

Il secondo motivo è infondato. I giudici di merito hanno offerto una ricostruzione puntuale della condotta ascritta al ricorrente, che, nella qualità di liquidatore e di amministratore della consorziata divenuta socio unico della consortile, aveva compensato il credito con debiti per pregressi finanziamenti. Il trasferimento di un’ingente somma da una società in dissesto a una ancora in bonis, a prescindere dalla causa, non risponde a ragionevole logica imprenditoriale e mette in pericolo il patrimonio della fallita, in pregiudizio del ceto creditorio.

La Corte richiama il principio secondo cui la fraudolenza è desumibile da indici quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, le cointeressenze dell’amministratore e l’irriducibilità del fatto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. V n. 38396 del 2017). Integra del pari bancarotta patrimoniale la rinuncia a un credito idonea a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale (Sez. V n. 40093 del 2025). Nello stesso senso si connota la strumentale, apparente compensazione tra debito e credito, che equivale alla mancata riscossione o alla rinuncia al credito.

Quanto alla dedotta natura consortile dei versamenti, la Corte osserva che la consortile era comunque una società a responsabilità limitata e che il rapporto consortile non esclude che la consorziata effettui veri e propri finanziamenti in conto capitale, assoggettati alla postergazione. Integra bancarotta patrimoniale per distrazione, e non preferenziale, la condotta dell’amministratore che rimborsi un finanziamento in violazione della regola di cui all’art. 2467 cod. civ. in presenza di eccessivo squilibrio finanziario (Sez. V n. 7052 del 2025). Se i contributi non generano obbligo di restituzione, la loro restituzione in periodo di dissesto non trova alcuna base normativa.

Né rileva l’asserita immedesimazione tra le società: la responsabilità solidale della consorziata per i debiti della consortile attiene ai rapporti con i terzi e non vi è coincidenza tra le masse creditorie. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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