Richiesta esplorativa di verifica dei decreti di intercettazione e oneri del riesame (Cass. pen. Sez. 3 n. 16657 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, è aspecifica la richiesta difensiva rivolta al tribunale del riesame di acquisire i decreti autorizzativi e le proroghe delle intercettazioni, qualora la difesa, potendo accedere all’archivio digitale, non abbia indicato specifiche cause di inutilizzabilità delle captazioni, così da delimitare il controllo del giudice. La facoltà di accesso all’archivio digitale non esime il giudice dal verificare la legittimità dei decreti, ma la richiesta che non individui profili di invalidità si presenta come meramente esplorativa. Il pubblico ministero può presentare al giudice, a sostegno di una richiesta di misura già avanzata, ulteriori risultati delle indagini, anche in sede di riesame.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, adito in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di un’indagata la misura della custodia in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari episodi di cessione e detenzione di sostanza stupefacente. La difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione, tra cui la mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, l’utilizzo da parte del giudice di materiale probatorio non trasmesso, il deficit motivazionale del provvedimento genetico, la rivalutazione del compendio indiziario e l’insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando analiticamente i motivi proposti. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che la nuova disciplina delle intercettazioni non esclude che la difesa possa sollecitare al tribunale del riesame la verifica della legittimità dei decreti di autorizzazione e proroga. Tuttavia, la richiesta avanzata nel caso di specie è stata ritenuta esplorativa, poiché la difesa avrebbe potuto accedere all’archivio digitale per verificare le captazioni di interesse e delimitare il controllo del giudice a specifiche questioni di utilizzabilità, cosa che non aveva fatto.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso l’esistenza di un divieto per il pubblico ministero di presentare al giudice, dopo la richiesta di misura, ulteriori risultati delle indagini, precisando che tale possibilità è ammessa anche dinanzi al tribunale del riesame. Il terzo motivo è stato reputato aspecifico, in quanto la mancata allegazione della richiesta del pubblico ministero impediva di scrutinare la doglianza relativa alla tecnica del “copia-incolla”, mentre il tribunale aveva fornito una risposta articolata sulle autonome valutazioni del giudice della cautela.

In ordine al quarto motivo, la Corte ha rilevato che le censure relative al reato associativo non erano state devolute in sede di riesame e risultavano quindi inammissibili, mentre le doglianze sui reati-fine si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità in assenza di un travisamento della prova. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale adeguata, avendo questo fondato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla gravità del reato associativo e sulla partecipazione stabile dell’indagata, nonché sulla detenzione di un ingente quantitativo di droga in epoca prossima all’esecuzione della misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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