Ricettazione all’estero e giurisdizione italiana se un frammento si realizza in Italia (Cass. pen. Sez. II n. 39177 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. È sufficiente, a tal fine, che in Italia si sia realizzata la fase preparatoria della ricezione all’estero dei beni di provenienza illecita, attraverso la predisposizione del trasporto e della spedizione, non rilevando che l’agente sia cittadino straniero e abbia agito interamente oltre confine. La condotta prodromica non è assorbita dalla condanna per il diverso reato che sanziona il trasferimento dei beni, i due reati ponendosi semmai in termini di concorso.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di ricettazione di libri di interesse storico, così riqualificata l’originaria imputazione di concorso in peculato, dichiarando nel contempo l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen.
In esito alle fasi precedenti, il ricorrente risultava definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 174 d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, per avere trasferito all’estero, senza le prescritte autorizzazioni, volumi antichi sottratti da altri coimputati da una biblioteca pubblica. I beni sarebbero stati ricevuti dall’imputato e posti all’incanto presso una casa d’aste da lui gestita in Germania. Contro la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana, per essere egli cittadino straniero e aver agito interamente all’estero.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico. Il ricorrente non si confronta con la parte decisiva della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha fondato la giurisdizione interna su specifiche ragioni di merito.
Il principio affermato è che, in tema di ricettazione, la giurisdizione italiana sussiste quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta. Tale frammento, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, deve essere apprezzabile in modo da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata all’estero. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599-01, reso in un caso in cui la giurisdizione era stata ritenuta sussistente per essere stata commessa in Italia un’attività preparatoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refurtiva e nella spedizione della stessa all’estero.
Nel caso esaminato, la Corte di appello non ha valorizzato tanto il fatto che il reato presupposto si fosse verificato in Italia — circostanza non decisiva, non essendo stato il ricorrente partecipe di quel delitto — quanto piuttosto che in Italia si era realizzata la fase preparatoria della ricezione all’estero dei beni di provenienza illecita, mediante la predisposizione del trasporto e della spedizione dei libri con i coimputati, con i quali l’imputato aveva contatti telefonici. Una fase che, se si fosse arrestata a quello stadio, avrebbe di per sé integrato un tentativo penalmente rilevante.
La Corte osserva inoltre che l’imputato risulta definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 174 d.lgs. 42/2004, relativo proprio al trasferimento all’estero dei libri antichi, condotta prodromica alla ricezione finale dei beni e non assorbita dalla condanna per ricettazione, i due reati ponendosi in termini di concorso. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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