Cessione di crediti alla PA: decorrenza interessi e inammissibilità dei ricorsi (Cass. civ. Sez. 3 n. 21879 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti vantati da un ente locale verso un cessionario, la mancata preventiva adesione della pubblica amministrazione alla cessione del credito non è condizione di esigibilità del credito stesso, occorrendo invece, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la sola notifica della cessione al debitore ceduto. Il sollecito di pagamento inviato dal cessionario è idoneo a costituire in mora il debitore, con decorrenza degli interessi moratori da tale data, quando non sia provata la comunicazione della fattura. La censura che ripropone un mero riesame del fatto, come l’accertamento della trasmissione delle fatture, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un Comune proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una società cessionaria di crediti derivanti da fatture per la fornitura di energia elettrica. L’ente contestava la regolarità della notifica della cessione e, per alcune fatture, la stessa trasmissione, negando la debenza degli interessi moratori dalla scadenza delle stesse. Il Tribunale adito accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo gli interessi solo dalla costituzione in giudizio della cessionaria; la Corte d’appello, su impugnazione di quest’ultima, riformava la decisione facendo decorrere gli interessi, per alcune fatture, dalla scadenza e, per altre, dalla data di un’intimazione di pagamento inviata dalla cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati i motivi del ricorso principale, ne rileva l’inammissibilità. Con il primo motivo, il Comune deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, asserendo di aver contestato la validità e la trasmissione delle fatture. La Corte osserva che la ratio decidendi non è stata censurata, in quanto il fatto descritto non risultava tra quelli portati all’attenzione del giudice di merito, né il Comune aveva impugnato la decisione di primo grado che aveva già escluso ogni contestazione sugli importi.
Quanto al secondo motivo, riguardante la mancata notifica di alcune fatture, la Corte lo reputa inammissibile perché volto a rimettere in discussione questioni già risolte dal giudice di primo grado e non impugnate, nonché perché fondato sull’erroneo assunto che la prestazione fosse inesigibile in mancanza di accettazione della cessione da parte dell’ente territoriale. Sul punto, si chiarisce che non è richiesta una preventiva accettazione, ma semmai un rifiuto, non dedotto né provato.
Anche i due motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili. Il primo, relativo alla mancata prova della fornitura, è volto a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il secondo, concernente la decorrenza degli interessi dalla scadenza delle fatture, mira a contrastare un accertamento di fatto sul mancato invio delle stesse, senza censurare l’interpretazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, la Corte dichiara l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, compensando le spese del giudizio di cassazione per la reciproca soccombenza. Si dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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