Ricorso inammissibile se il motivo non è contestato nel riepilogo d’appello (Cass. pen. Sez. III n. 34141 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado quando il ricorrente non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello. In mancanza di tale contestazione il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo. La regola preserva la funzione del giudizio di legittimità ed evita il rischio che sia annullato un provvedimento rispetto a un punto sottratto intenzionalmente alla cognizione del giudice di appello, rispetto al quale si configurerebbe a priori un inevitabile difetto di motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 ottobre 2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 5 marzo 2024 per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, con pena di un anno di reclusione oltre alle spese processuali.
Il condannato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione e erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione in ordine alla necessaria ricorrenza del dolo specifico di evasione. Il ricorrente censura la mancata considerazione di circostanze che, a suo avviso, incidevano sull’accertamento del dolo e sulla buona fede, invocando l’annullamento con o senza rinvio, ove maturata la prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il motivo sottoposto, che ha per oggetto la mancata considerazione dell’inesigibilità delle poste ritenute tali dal ricorrente. Rileva che esso non figura tra quelli formulati in appello secondo la sintesi operata nella sentenza impugnata, sintesi che la difesa non contesta né integra con alcun elemento idoneo a inferire conclusioni diverse.
Da qui il principio: il ricorso è inammissibile quando il ricorrente deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado senza contestare specificamente il riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. Se quel riepilogo non menziona la medesima violazione come doglianza già proposta in appello, e la relativa contestazione manca, il motivo si considera nuovo e tardivo.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01 e, tra le altre, Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata, Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massimata, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745.
La ratio è esplicitata: si vuole evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Nel merito la Corte osserva, in via di assorbimento, che le due conformi sentenze di merito hanno compiuto una positiva verifica degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, desumendo il dolo dalla condotta del ricorrente, che ha totalmente omesso di presentare la dichiarazione annuale a fini IRES e IVA pur essendo consapevole di aver prodotto redditi imponibili negli anni di imposta di riferimento, della obbligatorietà della presentazione e dell’inidoneità della condotta tenuta.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e dell’assenza di ragioni per ritenere il ricorso presentato senza colpa.
Nota della Redazione
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