Sospensione condizionale concessa in appello e competenza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 34133 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione in appello della sospensione condizionale della pena, anche quando si accompagni a una riduzione della pena inflitta, non integra quella riforma sostanziale della decisione di primo grado che, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., radica la competenza esecutiva in capo al giudice di appello. La statuizione adottata ai sensi dell’art. 163 cod. pen. si sostanzia in un giudizio prognostico favorevole sulle condotte posteriori al giudizio, alimentato dai medesimi elementi descritti nell’art. 133 cod. pen. che incidono sulla determinazione della pena. Ne consegue che la competenza a provvedere sull’istanza di esecuzione resta attribuita al giudice di primo grado.
Il Fatto
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale dichiarava la propria incompetenza a provvedere su un’istanza proposta ai sensi dell’art. 167 cod. pen. e trasmetteva gli atti alla Corte d’appello che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nella sentenza oggetto dell’istanza. La Corte d’appello, a sua volta, sollevava conflitto di competenza, osservando che la concessione del beneficio costituisce un mero giudizio prognostico e non realizza una modifica sostanziale della sentenza impugnata, con la conseguenza che la competenza esecutiva rimane del giudice di primo grado.
Il Sostituto Procuratore generale chiedeva di dichiarare la competenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale. La questione approdava così alla Corte di legittimità per la risoluzione del conflitto negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del conflitto nella determinazione del giudice dell’esecuzione quando la Corte d’appello abbia riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla concessione della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 163 cod. pen. Nel procedimento che ha dato luogo al titolo esecutivo, la Corte d’appello aveva effettivamente emesso la statuizione di sospensione condizionale della pena inflitta.
La Corte muove dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello. Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato: la competenza transita sul giudice di secondo grado quando la riforma incida su componenti del giudizio diverse dalla mera determinazione della pena, come la variazione di fattori circostanziali determinativi di aumento o riduzione della pena, ovvero il riconoscimento di attenuanti, l’eliminazione di aggravanti o la modifica del giudizio di comparazione.
Simili modifiche, osserva la Corte, esprimono un diverso apprezzamento di elementi fattuali o una rilevante variazione dei profili ricostruttivi della personalità, come affermato tra le molte da Sez. I n. 18874 del 15.6.2020, Rv 279189. Al contempo, la diversa determinazione della pena non è ritenuta variazione idonea a radicare la competenza nel giudice di secondo grado, pur derivando da una diversa considerazione della gravità o delle modalità del fatto e dei profili soggettivi.
Su questa linea il Collegio richiama Sez. I n. 36260 del 8.7.2004, Rv 229855, che ha escluso il transito della competenza esecutiva al giudice di appello proprio nel caso in cui in appello sia stata concessa la sospensione condizionale, anche per effetto di una riduzione dell’entità della pena inflitta. La valutazione operata ai sensi dell’art. 163 cod. pen. si sostanzia in un giudizio prognostico favorevole sulle condotte del reo posteriori al giudizio, alimentato dalle medesime condizioni descritte nell’art. 133 cod. pen. che incidono sulla determinazione della pena. Non si tratta, pertanto, di una variazione sostanziale della decisione di primo grado, il che esclude che simile statuizione possa determinare un effetto di attribuzione della competenza esecutiva al giudice di appello.
Alla luce di quanto esposto, decidendo sul conflitto insorto, la Corte dichiara la competenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Nota della Redazione
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