Patrocinio a spese dello Stato: ricorso depositato con rito civile è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 39865 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, non quelle del processo civile. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al rigetto dell’istanza deve essere presentato, nel termine di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., ed è inammissibile se depositato presso la cancelleria civile della Corte. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilità alle impugnazioni non conformi alla disciplina sui tempi e sui modi di presentazione, ivi compresa l’individuazione dell’ufficio di cancelleria deputato a ricevere l’atto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo l’aveva rigettata con decreto del 13 ottobre 2023, per la ritenuta mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 79 d.P.R. n. 115/2002.

Avverso quel decreto il ricorrente aveva proposto opposizione, respinta dal Presidente del Tribunale di Bergamo con l’ordinanza impugnata. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 79 d.P.R. n. 115/2002, 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per avere il Tribunale negato l’ammissione in ragione dell’asserita incertezza sulle generalità del richiedente, nonostante l’autocertificazione resa e in assenza di attività istruttoria, con violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina il merito della doglianza, perché rileva un vizio di natura processuale assorbente. Il ricorso è stato confezionato e depositato adottando le forme del processo civile: è pervenuto alla cancelleria civile della Corte, con notifica effettuata il 7 aprile 2025 e deposito l’8 maggio 2025.

Le forme adottate non sono corrette. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza sull’opposizione deve essere presentato nel termine di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., perché sia poi trasmesso agli uffici della Corte.

Il principio è confortato da una serie di precedenti che la Corte richiama: Sez. VII n. 5787 del 22.01.2025; Sez. VII n. 5786 del 22.01.2025; Sez. IV n. 40478 del 27.09.2023; Sez. IV n. 16616 del 27.02.2019; Sez. IV n. 3628 del 22.10.2015, depositata nel 2016.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, per essere stato depositato presso un ufficio diverso da quello prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità le impugnazioni che non rispettano la disciplina sui tempi e sui modi di presentazione, tra cui l’individuazione della cancelleria competente a ricevere l’atto, che è quella dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il parametro indicato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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