Rigetto per censure di merito e condanna ex art 96 cpc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28951 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che è violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo e fonda la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha condannato il datore di lavoro al pagamento, in favore del proprio dipendente, di differenze retributive e trattamento di fine rapporto per euro 55.437,52, oltre accessori. I giudici di seconde cure hanno disatteso l’eccezione di prescrizione e, espletata l’attività istruttoria, hanno ritenuto fondate le pretese del lavoratore, occupato con mansioni di meccanico dall’aprile 2004 al marzo 2011.
Avverso tale sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva. La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di natura subordinata del rapporto, non avendo la Corte territoriale verificato gli elementi propri di tale tipo di rapporto e non essendosi pronunciata sull’eccezione di inesistenza dello stesso. Con il secondo motivo ha denunciato il travisamento della prova e l’omessa pronuncia su fatti decisivi, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi per la loro interferenza, li ha ritenuti infondati. Le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono a sollecitare una rivisitazione del merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013).
Il Collegio ha richiamato la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012: non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, poiché il sindacato resta circoscritto al solo minimo costituzionale (Cass. n. 7090/2022). Il vizio introdotto consiste nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 19881/2014).
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la questione non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo quando si alleghi che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014). Nel caso in esame tali ipotesi non sono ravvisabili. La valutazione delle risultanze probatorie e il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cod. proc. civ.) involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 16467 del 2017).
La Corte distrettuale, con motivazione esente dai vizi contestati, ha accertato che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato emergeva con chiarezza dalle risultanze istruttorie, essendo emerso che il lavoratore aveva prestato attività presso l’officina meccanica del datore senza soluzione di continuità, nonostante periodi di mancata regolarizzazione, dal mese di aprile 2004 al marzo 2011, con mansioni di meccanico e orario di otto ore giornaliere in cinque giorni settimanali. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre unicamente in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé (Cass. Sez. Un. n. 5792/2024) e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, come avvenuto nell’accertamento della Corte distrettuale.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende (Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023; Cass. n. 27947/2023). Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020), precisando che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare (Cass. n. 8388/2017).
Nota della Redazione
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