Inammissibile il ricorso su responsabilità penale e diniego di attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 40316 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che, sotto veste di vizio di motivazione, proponga una diversa lettura del materiale probatorio è priva di specificità e resta estranea al sindacato di legittimità. Il giudice di merito che affermi la responsabilità per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. con motivazione congrua e lineare non può essere sindacato per il solo fatto che il ricorrente riproponga argomenti già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche integra un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Torino per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, prospettando una lettura alternativa del compendio probatorio, e contestando altresì l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale aveva escluso la configurabilità della scriminante del consenso dell’avente diritto, rilevando che l’imputato non aveva agito come mera longa manus del titolare della carta di credito né aveva compiuto acquisti nell’esclusivo interesse di quest’ultimo. Sulla richiesta di attenuanti, i giudici di appello avevano valorizzato il negativo comportamento processuale, il mancato risarcimento del danno alla persona offesa e l’assenza di indici di resipiscenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla verifica dei limiti del proprio sindacato. Il motivo è giudicato manifestamente infondato e privo di specificità, poiché le doglianze, pur formalmente articolate come vizio di motivazione, propongono in realtà una diversa ricostruzione del merito, estranea al giudizio di legittimità. A sostegno il Collegio richiama un orientamento consolidato: Sez. III n. 18521 del 11.01.2018, Sez. V n. 15041 del 24.10.2018, Sez. IV n. 1219 del 14.09.2017.
Sotto il profilo della specificità, la Corte osserva che il ricorso è meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva risposto con motivazione congrua e lineare. Vengono richiamati, sul punto, Sez. II n. 27816 del 22.03.2019 e Sez. III n. 44882 del 18.07.2014. Le argomentazioni difensive, quindi, omettono un puntuale confronto con le ragioni espresse dai giudici di appello.
La Corte valorizza in particolare il passaggio in cui la sentenza impugnata ha ritenuto pienamente integrato il reato, escludendo la scriminante del consenso dell’avente diritto: il ricorrente non ha agito come mera longa manus del titolare della carta di credito e non ha effettuato acquisti nell’esclusivo interesse di quest’ultimo. Si tratta di un accertamento di fatto sorretto da motivazione adeguata.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ribadisce che il diniego costituisce espressione di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità ove non sia contraddittoria e dia conto degli elementi preponderanti fra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. Il principio è desunto da Sez. V n. 43952 del 13.04.2017. Nel caso concreto i giudici di appello hanno fondato il diniego su ragioni chiare: il comportamento processuale dell’imputato, la mancata riparazione del danno, l’assenza di indici di resipiscenza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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