Ricettazione della sim-card e prova del reato presupposto (Cass. pen. Sez. II n. 38150 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova del reato presupposto può essere desunta dal disconoscimento della cosa da parte del soggetto intestatario, quando tale condotta integri autonoma ipotesi delittuosa, come la sostituzione di persona. L’elemento soggettivo della ricettazione può essere accertato anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza delittuosa della cosa, rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. In tema di tenuità del fatto e di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti decisivi o rilevanti, e la incensuratezza non comporta la concessione automatica delle attenuanti.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato dai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 648 cod. pen. La Procura della Repubblica propose appello limitatamente alla ricettazione, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi del reato.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza, condannò l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per la ricettazione attenuata, limitatamente a una sim-card intestata a un terzo. Avverso tale pronuncia il difensore propose ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 648 cod. pen., illogicità della motivazione sul reato presupposto e mancato riconoscimento della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di appello avevano indicato elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità: i verbali di perquisizione e sequestro e le dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di non aver mai attivato la sim-card rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Tale circostanza, unita all’assenza di rapporti di conoscenza o parentela tra i due e alla distanza tra i comuni di residenza, è stata ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza del reato presupposto di sostituzione di persona.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, rivelatrice della volontà di occultamento, richiamando Sez. II n. 20193 del 19.04.2017 e Sez. II n. 27206 del 27.06.2025. Il ricorrente, invocando una rilettura degli elementi probatori, ha formulato censure aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha escluso la ricorrenza della tenuità del fatto, valorizzando la gravità intrinseca della condotta e le modalità di realizzazione, attestanti l’inserimento in ambienti criminali dediti a reati contro il patrimonio. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen. non implica la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti (Sez. VI n. 55107 dell’08.11.2018; Sez. VII ord. n. 10481 del 19.01.2022).
Il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sulla gravità dei fatti e sulla capacità criminale desumibile dal numero di sim-card intestate a soggetti extracomunitari rinvenute nella disponibilità del ricorrente. La Corte ha ribadito che la incensuratezza non comporta la concessione automatica delle attenuanti, richiamando Sez. I n. 39566 del 16.02.2017 e Sez. IV n. 32872 dell’08.06.2022. All’inammissibilità è conseguita la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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