Improcedibile il ricorso senza relata: ricorso incidentale tardivo inefficace (Cass. civ. Sez. V n. 21868 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e impone alla parte di depositare, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. La relativa omissione non è recuperabile con la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e determina l’improcedibilità del ricorso. Il difetto di produzione della relata diviene irrilevante solo quando risulti, in modo certo, che il ricorso è stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Dichiarato improcedibile il ricorso principale, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, non trovando più tutela il presupposto in funzione del quale ne era stata riconosciuta la proponibilità.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello di una società contribuente in materia di TARI per il periodo di imposta 2018. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Nel ricorso il Comune dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ma deposita soltanto una copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione. La questione preliminare attiene quindi alla procedibilità del ricorso principale e, in via derivata, alla sorte del ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione, rilevabile d’ufficio, di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relata di notifica. Richiamando le Sezioni Unite n. 21349/2022, si afferma che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte, la quale è tenuta a depositare copia della sentenza con la relata nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ..
Tale onere non può essere assolto tardivamente mediante la produzione consentita dall’art. 372 cod. proc. civ. Nel caso concreto il ricorrente non ha depositato la relata, né la copia notificata si rinviene nella produzione del controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ.; è stata prodotta solo una copia con attestazione di conformità all’originale.
La Corte chiarisce che la regola non è una mera formalità: essa consente il controllo sulla tempestività del ricorso, cioè che sia stato proposto entro il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Il principio subisce una sola apparente eccezione quando risulti in modo certo che l’accertamento è superfluo, perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, assicurando il collegamento tra data di pubblicazione e data di notifica la verifica ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ..
Nel caso di specie la prova di resistenza dà esito negativo: la sentenza è stata pubblicata il 10 marzo 2022 e il ricorso è stato notificato il 5 luglio 2022. Il ricorso principale è dunque improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ricorda che, in caso di ricorso principale inammissibile o improcedibile, quello incidentale tempestivo tiene luogo del principale. Nella specie il ricorso incidentale è però tardivo, essendo stato notificato il 12 settembre 2022, mentre la sentenza era stata depositata il 10 marzo 2022 e notificata il 7 maggio 2022. Opera la regola della cd. efficacia bilaterale della notifica della sentenza, che fa decorrere il termine breve, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ., anche per la parte notificante. Il ricorso incidentale tardivo diviene pertanto inefficace, non per applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ma per interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento.
Le spese di lite sono integralmente compensate per la reciproca soccombenza. Infine, il raddoppio del contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti del ricorrente incidentale tardivo la cui impugnazione abbia perso efficacia, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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