Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza sulle cose (Cass. pen. n. 10995/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la “violenza sulle cose” di cui all’art. 392, comma 2, cod. pen. si configura non solo in caso di danneggiamento materiale, ma anche in caso di mutamento di destinazione d’uso del bene ovvero di qualsiasi intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto altrui che si intende arbitrariamente comprimere. Il delitto richiede il dolo generico (coscienza e volontà di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice) e il dolo specifico (intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità), che non esclude la buona fede, costituendo anzi un presupposto necessario della fattispecie. L’antigiuridicità della condotta è esclusa solo in presenza di immediatezza dell’azione reattiva a uno spoglio, non essendo consentita l’autotutela quando sia possibile il ricorso al giudice. Il reato di violazione di domicilio concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l’agente si introduca contro la volontà del titolare del diritto di esclusione e compia atti di violenza sulle cose al fine di asportare beni su cui vanta un diritto.
Il Fatto
L’imputato, proprietario di un appartamento, aveva concesso gratuitamente l’uso dello stesso a una coppia, che vi aveva stabilito la propria dimora. In seguito a dissidi, l’imputato, senza alcuna preventiva comunicazione e senza rivolgersi all’autorità giudiziaria, si è introdotto nell’appartamento, ha prelevato effetti personali e oggetti di proprietà delle persone offese e ha sostituito la serratura, impedendo loro di rientrare.
Il Tribunale di Chieti e la Corte d’appello di L’Aquila lo hanno condannato per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violazione di domicilio. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le persone offese erano mere ospiti e che la condotta costituiva legittima autotutela possessoria, non integrando violenza sulle cose.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha escluso che la condotta potesse considerarsi lecita autotutela, mancando il requisito dell’immediatezza dell’azione reattiva a uno spoglio, indispensabile per consentire la deroga al principio generale che impone il ricorso al giudice. Ha ritenuto che la sostituzione della serratura dell’appartamento, ove le persone offese avevano stabilito la loro dimora, costituisse “violenza sulle cose” ai sensi dell’art. 392, comma 2, cod. pen., in quanto intervento modificativo dello stato dei luoghi concretamente idoneo a ostacolare l’esercizio del diritto altrui. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che, nel definire la nozione di violenza, include non solo il danneggiamento materiale, ma anche l’alterazione della cosa e il mutamento della sua destinazione, richiamando precedenti che hanno ritenuto integrata la fattispecie dalla sostituzione della serratura di un locale commerciale.
La Corte ha inoltre chiarito che la convinzione dell’imputato di agire legittimamente per tutelare il proprio diritto di proprietà non esclude il dolo, ma ne costituisce anzi un presupposto necessario (dolo specifico di esercitare un preteso diritto), e non integra la scriminante dell’esercizio del diritto, essendo tale convinzione elemento costitutivo del reato. Quanto al reato di violazione di domicilio, la Corte ha ritenuto infondata la censura sull’omessa motivazione del dolo, rilevando che il giudice di primo grado aveva esplicitamente affrontato la questione e che il reato è a dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà di introdursi contro la volontà del titolare del diritto di esclusione. Ha infine escluso il concorso apparente di norme, affermando che i due reati concorrono quando l’ingresso invito domino non è fine a se stesso ma finalizzato al compimento di atti di violenza sulle cose per asportare beni, come nella specie, in cui l’imputato si era introdotto per liberare l’appartamento e asportare oggetti delle persone offese.
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