Abbandono rifiuti e deposito non autorizzato: obbligo del proprietario d’impedire l’evento (Cass. pen. Sez. 3 n. 1883 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche qualora egli non si attivi per la loro rimozione. Tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. Il mero inadempimento nell’ordinaria custodia del fondo integra una condotta colposa che non è prevista dalla fattispecie. Ove non sia accertato il concorso del possessore con gli autori dell’abbandono, non è dovuta la confisca del terreno, potendo la restituzione essere disposta anche in presenza di rifiuti, non soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen..
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Crotone aveva convalidato il sequestro preventivo di terreni, sui quali erano stati rinvenuti cumuli di rifiuti per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Il Tribunale, su impugnazione della proprietaria, aveva annullato il decreto, disponendo la restituzione delle aree.
Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea esclusione del fumus commissi delicti e la mancata valutazione della sussistenza del reato di discarica abusiva e della confiscabilità dei terreni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge. In tale nozione rientrano anche i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del fumus commissi delicti non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto delle concrete risultanze processuali. Ha pertanto escluso che il Tribunale del riesame abbia violato tale regola, non essendo emerso alcun elemento che rendesse plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagata.
La Corte ha quindi ribadito l’orientamento costante secondo cui non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 a carico del proprietario di un terreno su cui altri abbiano abbandonato rifiuti, salvo che sussista un obbligo giuridico di impedire l’evento o una condotta di compartecipazione agevolatrice. Nel caso di specie, l’attività investigativa si era limitata ad accertare la mera proprietà dei terreni, senza provare alcun legame con le condotte illecite, se non un inadempimento di natura colposa, non previsto dalla fattispecie.
Infine, la Corte ha ritenuto corretta la restituzione dell’area, non potendo sorgere l’obbligo di confisca in assenza di una sentenza di condanna che accerti l’attività vietata. Ha precisato che i rifiuti non rientrano tra le cose soggette a confisca obbligatoria per le quali opera il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 40847 del 30/05/2019. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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