Notifica al difensore e onere di allegare lesione del diritto di difesa (Cass. pen. Sez. III n. 20957 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato o eletto, è nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Il rapporto fiduciario tra imputato e difensore rende la notifica comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto e costituisce indizio di effettiva conoscenza, incidente sul giudizio di lesività. Ne deriva che è inammissibile, per difetto di specificità, l’impugnazione che deduca tale nullità senza indicare il concreto pregiudizio derivato alla conoscenza dell’atto e all’esercizio del diritto di difesa. Le norme che garantiscono l’esercizio del diritto di difesa non si interpretano in senso puramente formale, ma in relazione alle finalità alle quali sono dirette.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione nei confronti dell’imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. La vicenda riguarda una falsa dichiarazione relativa al requisito della residenza in Italia ai fini dell’erogazione del reddito di cittadinanza.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la nullità della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello, eseguita presso il difensore a mezzo PEC anziché presso il domicilio eletto, e l’errata affermazione dell’elemento soggettivo, con violazione degli artt. 5 e 43 cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio ricorda che la notificazione del decreto di citazione presso lo studio del difensore di fiducia, invece che nel domicilio dichiarato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio: il rapporto fiduciario la rende idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto, così assoggettandola ai termini di deduzione dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 58120 del 2017).

Nel caso concreto, dall’esame degli atti emerge che, prima della notifica al difensore, è stata tentata la notifica presso il domicilio dichiarato del ricorrente, con raccomandata del 28 aprile 2025, seguita dalla comunicazione di avvenuto deposito e dal mancato ritiro entro dieci giorni. Il Collegio, pur aderendo all’orientamento secondo cui non basta la spedizione della raccomandata ma occorre la dimostrazione dell’avvenuta ricezione (Sez. IV n. 20959 del 2025, Sez. IV n. 4359 del 2024), rileva che la notifica al difensore è stata comunque preceduta da idoneo tentativo presso il domicilio dichiarato.

La Corte aggiunge che la difesa, nel sollevare l’eccezione, ha omesso di indicare quale concreta lesione l’imputato abbia subito, non allegando alcun elemento idoneo a dimostrare che, nonostante il rapporto fiduciario con il difensore, sia rimasto all’oscuro della vocatio in ius. L’eccezione è quindi manifestamente infondata per difetto di specificità, poiché l’impugnazione che deduce la nullità della notifica presso il difensore deve indicare il concreto pregiudizio alla conoscenza dell’atto e all’esercizio del diritto di difesa (Sez. III n. 21852 del 2025).

Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, all’assenza di illogicità e alla coerenza delle argomentazioni: non compete alla Cassazione la revisione degli accertamenti di fatto. Quanto all’art. 5 cod. pen., la Corte ribadisce che le norme del d.l. n. 4 del 2019 sui requisiti del reddito di cittadinanza integrano il precetto dell’art. 7 dello stesso decreto, sì che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto si risolve in errore sulla legge penale inevitabile solo se il precetto sia criptico, evenienza esclusa in materia (Sez. II n. 23265 del 2024). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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