Occupazione abusiva di immobile, stato di necessità e abitazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36808 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale come il diritto di abitazione. La scriminante opera a condizione che ricorrano, per tutto il tempo dell’occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, dovendo escludersi la configurabilità dello stato di necessità quando l’uso dell’immobile non sia temporaneo e non risulti allegata documentazione idonea a comprovare un pericolo attuale e non altrimenti evitabile. È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che, censurando la motivazione, tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito, non essendo consentita alla Corte di cassazione alcuna rilettura degli elementi di fatto.

Il Fatto

La vicenda riguarda tre ricorrenti condannati, in primo e secondo grado, per il reato di occupazione abusiva di immobile contestato ai sensi degli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23.01.2025, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità, escludendo tanto la scriminante dello stato di necessità quanto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’attenuante del danno di speciale tenuità.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, con i quali contestavano la correttezza della motivazione sulla responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla ritenuta sussistenza del reato e al diniego della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. Il giudice di merito aveva correttamente escluso lo stato di necessità valorizzando l’uso abitativo e non temporaneo dell’immobile, nonché l’assenza di documentazione idonea a comprovare uno stato di pericolo attuale e non altrimenti evitabile. Il motivo, secondo la Corte, non è consentito in sede di legittimità, perché tende a una inammissibile ricostruzione del fatto secondo criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito, la cui motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici.

La Corte enuncia poi il principio di diritto rilevante, richiamando un proprio precedente (Sez. II del 11.02.2011, Rv. 249915): l’illecita occupazione può essere scriminata dallo stato di necessità quando il danno grave alla persona consista nella compromissione di un diritto fondamentale quale il diritto di abitazione, ma solo se permangono, per tutto il tempo dell’occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Nel caso concreto tali elementi sono del tutto assenti.

La Corte ribadisce inoltre che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone, Rv. 207944).

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo ritiene inammissibile perché fondato sulla pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e disattesi, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato che non era cessata la condotta di occupazione abusiva dell’immobile. Il terzo motivo, sull’attenuante del danno di speciale tenuità, è parimenti riproduttivo di censure già esaminate: la Corte richiama il principio secondo cui la speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, valutando non solo il valore della cosa ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico (Sez. IV n. 6635 del 19.01.2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. Un. n. 35535 del 12.07.2007, Ruggiero, Rv. 236914).

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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