Conflitto di competenza e vis attractiva dell’aggravante di mafia (Cass. pen. Sez. I n. 26204 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto di competenza tra giudici che abbiano contemporaneamente ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti, il criterio attributivo della competenza territoriale, in presenza di una pluralità di reati commessi dal medesimo imputato in località soggette a più uffici giudiziari, va individuato alla luce della connessione di cui agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. L’art. 16 cod. proc. pen. devolve la competenza al giudice del reato più grave, da intendersi come quello punito con la pena edittale più elevata, e, in caso di pari gravità, al giudice del primo reato commesso. La contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. comporta la competenza funzionale della Procura distrettuale e del G.i.p. presso cui questa è insediata, con effetto attrattivo sui soli reati legati da connessione.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Bari, adito per il rinvio a giudizio di tre soggetti, ha sollevato conflitto di competenza con il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila, declinando la propria competenza territoriale. Quest’ultimo, investito della medesima richiesta unitamente ad altri imputati, aveva già emesso sentenza di incompetenza territoriale per i reati contestati ai predetti, ritenendo più gravi e risalenti quelli di cui all’art. 512-bis cod. pen. commessi nel circondario di Foggia. Gli atti erano stati trasmessi al Procuratore presso il Tribunale di Foggia il quale, contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con conseguente competenza funzionale della Procura distrettuale, li aveva a sua volta rimessi al Procuratore presso il Tribunale di Bari.

Il G.i.p. di Bari ha valutato più grave, per uno degli imputati, non il reato indicato dal G.i.p. dell’Aquila, bensì quello di cui agli artt. 644, commi 1 e 5, e 416-bis.1 cod. pen., di pena edittale più elevata per la contestazione di due aggravanti ad effetto speciale, e più risalente perché commesso a Pescara dal marzo/aprile 2018. Per i coimputati, raggiunti da soli reati ex art. 512-bis cod. pen., ha ritenuto applicabili gli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., con attrazione da parte del delitto più grave. La questione approda così alla Cassazione per la decisione del conflitto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto ammissibile il conflitto, sussistendo una situazione in cui due giudici hanno contemporaneamente ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti, attribuiti alle medesime persone, in relazione a più reati commessi in territori diversi.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 12 cod. proc. pen., che individua la connessione nel reato commesso da più persone in concorso tra loro e nei più reati della stessa persona uniti dalla continuazione o da connessione teleologica. In tali casi l’art. 16 cod. proc. pen. attribuisce la competenza per territorio, a parità di competenza per materia, al giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, a quello del primo reato. La Corte precisa che per reato più grave deve intendersi quello punito con la pena edittale più elevata, richiamando sul punto Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016.

Applicando tali criteri, i molti reati contestati a uno degli imputati risultano commessi nei territori di L’Aquila, Foggia, Pescara e Grosseto, ma non emerge tra loro una unicità di disegno criminoso, salvo che per i reati per i quali è contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che attesta, almeno in questa fase, una identica finalità sottesa alle condotte. Emerge invece, perché espressamente contestata, la connessione teleologica tra il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. e il delitto di tentata estorsione commesso nella medesima data e località.

Ne deriva l’attribuzione della competenza, per i capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14, al G.i.p. del Tribunale dell’Aquila, stante la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che comporta la competenza funzionale della Procura distrettuale e del giudice presso cui è insediata, con la sola esclusione del capo 5. Tra i reati connessi, quello di pena edittale più elevata è il delitto di cui all’art. 644, commi 1 e 5, cod. pen., punito, per l’aggravante contestata, con la reclusione sino a quindici anni e la multa sino a 45.000 euro.

Per i reati non legati da connessione la competenza segue invece i rispettivi tribunali del luogo di consumazione: i capi 11 e 12 al G.i.p. del Tribunale di Foggia; i capi 7, 10 e 13 al G.i.p. del Tribunale di Pescara, non essendo contestata l’aggravante e non operando la vis attractiva del giudice distrettuale; il capo 8 al G.i.p. del Tribunale di Grosseto. Quanto ai due coimputati, la Corte conferma la competenza del G.i.p. di Foggia, poiché la connessione ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non incide sull’attribuzione, dovendosi individuare il giudice naturale precostituito per legge nel luogo di consumazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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