Ricorso inammissibile se non aggredita la ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29924 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non aggredisca specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, allorché essa risulti autonoma e da sola sufficiente a sostenerne il decisum. Il ricorrente deve contestare tutte le rationes, anche quando una sola di esse sarebbe idonea a sorreggere la pronuncia. Il motivo che si limiti a censurare un diverso e ulteriore argomento della sentenza, omettendo di confrontarsi con quello autonomo, non assolve l’onere di specificità, completezza e riferibilità richiesto a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La lavoratrice ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti a numerosi contratti conclusi con un’amministrazione provinciale, poi con una Regione, nonché con una società interposta, e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con reintegra o stabilizzazione e condanna al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno comunitario.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di decadenza, rilevando che l’ultimo contratto con la società interposta era cessato in data 30/4/2016 e che la comunicazione di impugnazione del 9/2/2018 era tardiva e priva del contenuto necessario. La Corte d’Appello ha confermato la decisione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente, non si confrontano con il decisum della Corte territoriale, che ha fondato il rigetto su due argomenti distinti: la tardività dell’impugnazione dei contratti succedutisi e l’inidoneità del contenuto della comunicazione a rendere nota la volontà di impugnare i contratti a termine.
La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi con i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, citando i propri precedenti (Cass. n. 3741 del 2004, Cass. n. 6219 del 2005, Cass. n. 15952 del 2007, Cass. n. 18421 del 2009, Cass. n. 4905 del 2020), ed è necessario contestare specificamente la ratio decidendi (Cass. n. 19989 del 2017).
Nel caso di specie, la ratio decidendi relativa all’inidoneità della comunicazione, da sola sufficiente a sostenere il decision, non è stata aggredita dalla ricorrente. Le censure si sono concentrate esclusivamente sulla parte di sentenza che ha affermato la tardività dell’impugnazione, lasciando intatto l’argomento alternativo.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: esso non aggredisce l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’operatività dell’art. 80-bis del d.l. n. 34/2020 presuppone la previa statuizione di illegittimità dei contratti di somministrazione, preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione. Tale motivazione non è tautologica, ma logica e conseguenziale.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese e all’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.