Compensi professionali, inderogabili i minimi tabellari dopo il d.m. n. 37/2018 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29925 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, avendo questi carattere inderogabile. Il limite massimo di riduzione dei valori medi, fissato dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 nel testo novellato, è espressione di una scelta normativa intenzionale volta a circoscrivere il potere discrezionale del giudice. Ai fini della liquidazione dell’onorario, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la sola fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per quella di trattazione, che spetta a prescindere dal concreto svolgimento dell’istruttoria. Rilevano, in particolare, non solo le prove orali e le CTU, ma anche le ulteriori attività difensive ricondotte a detta fase.

Il Fatto

Il giudice di primo grado, preso atto dell’avvenuta erogazione delle prestazioni richieste, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e liquidato le spese in favore della ricorrente. Quest’ultima ha proposto appello, che la corte territoriale ha rigettato.

La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo censura la liquidazione delle spese, per avere il giudice di appello applicato il d.m. n. 55 del 2014 nel testo originario e non in quello integrato dal d.m. n. 37 del 2018, e per avere negato ogni compenso per l’attività istruttoria. Il secondo motivo attiene ai requisiti reddituali per l’esonero dal pagamento delle spese.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che il ricorso introduttivo è stato depositato in data successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, divenuto efficace il 27 aprile 2018 e applicabile alle liquidazioni successive a tale data. Era pertanto già operante il testo novellato dei parametri.

La questione centrale riguarda la derogabilità dei valori minimi fissati per ciascuna fase processuale. L’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, nel testo modificato, prevede che i valori medi possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento e diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento; per la fase istruttoria l’aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento.

Il giudice di legittimità osserva che la previsione novellata si differenzia sul piano letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso sulla massima riduzione applicabile. L’approdo interpretativo consolidato, secondo cui la quantificazione era espressione di un potere discrezionale non sindacabile se contenuto entro i valori tabellari, resta valido per i compensi regolati dal d.m. n. 55 del 2014 nel testo originario, ma non può essere esteso a quelli sottoposti al regime introdotto dal d.m. n. 37 del 2018.

Non è più consentita, dunque, una riduzione superiore alla percentuale massima, per effetto di una scelta normativa volta a garantire l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza più recente (Sez. 2 n. 9815 del 13 aprile 2023) e il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017.

Quanto all’attività istruttoria, la corte territoriale ne aveva escluso lo svolgimento. La Corte ribadisce invece che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma uno unitario per tale fase e per la trattazione, che spetta a prescindere dal concreto svolgimento (Sez. 2 n. 8561 del 27 marzo 2023). Rilevano anche le ulteriori attività difensive incluse nell’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative (Sez. 6-2 n. 4698 del 18 febbraio 2019).

Il primo motivo è pertanto accolto; il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di legittimità applicando i principi di diritto enunciati.

Nota della Redazione

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