Omessa pronuncia sulla distrazione delle spese correggibile con errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 20344 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ., il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. La natura amministrativa del procedimento di correzione esclude ogni statuizione sulle spese processuali.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria regionale e, in punto di spese, aveva compensato quelle del giudizio di merito condannando l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente.

Il difensore, che nel giudizio di legittimità aveva richiesto la disciplina delle spese secondo soccombenza con distrazione in proprio favore, rileva che quel provvedimento ha omesso di pronunciare sull’istanza di distrazione. Propone quindi ricorso per la correzione di errore materiale. L’Agenzia intimata non svolge attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato testuale del ricorso definito dalla pronuncia da correggere, nel quale la ricorrente aveva chiesto che le spese fossero regolate secondo soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Su questa base il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010: quando il giudice omette di pronunciare sull’istanza di distrazione, il rimedio non è l’impugnazione, ma il procedimento di correzione degli errori materiali. La richiesta di distrazione, infatti, non costituisce domanda autonoma, sicché la sua omissione non incide sul contenuto decisorio della pronuncia.

Il percorso argomentativo valorizza la coerenza sistematica con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che alla procedura di correzione si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La scelta del rimedio risponde al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e assicura al difensore distrattario di conseguire più rapidamente il titolo esecutivo.

La Corte conferma che il rimedio opera, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della stessa Cassazione, richiamando in termini Cass. n. 5082 del 2024 e Cass. n. 12437 del 2017. Ne deriva l’accoglimento dell’istanza, con integrazione della disciplina delle spese mediante la disposizione relativa alla loro distrazione in favore del difensore antistatario.

Quanto alle spese del procedimento, la Corte ne esclude ogni statuizione, in ragione della natura amministrativa della correzione, richiamando Cass. n. 12184 del 2020, Cass. n. 14 del 2016 e Cass. n. 21213 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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