Prova dell’inesistenza delle operazioni e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8012 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia assolto l’onere di provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate — ad esempio dimostrando che l’emittente è una cartiera o una società fantasma — spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni medesime. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. L’Amministrazione può dimostrare l’inattendibilità delle fatture anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve valutare il complessivo quadro probatorio, compresi i fatti secondari. La fattura non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 perde la presunzione di veridicità e non costituisce titolo per la deduzione del costo.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2007, determinando un reddito di euro 508.076,00 a fronte di una perdita dichiarata di euro 25.103,00. L’accertamento si fondava sul recupero di componenti negative, sulla valorizzazione di rimanenze e sul recupero di IVA relativa a fatture per operazioni ritenute inesistenti e a operazioni in reverse charge asseritamente prive dei presupposti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Novara ha parzialmente accolto il ricorso, escludendo il recupero fondato sull’indeducibilità dei costi. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l’appello erariale sia l’appello incidentale del contribuente, ritenendo che l’Ufficio, di fronte alla documentazione prodotta, non avesse svolto le dovute verifiche. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 109 TUIR, lamentando l’erronea ripartizione dell’onere della prova: a fronte di molteplici elementi indiziari, la CTR avrebbe addossato all’Amministrazione oneri probatori ulteriori e non previsti. Il secondo motivo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il terzo lamenta la violazione dell’art. 109 TUIR quanto ai requisiti di deducibilità dei componenti di reddito.
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. Il Collegio ricostruisce il riparto probatorio richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 28628 del 2021): assolta dall’Amministrazione la prova dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, l’onere di dimostrarne l’effettività grava sul contribuente. Questi non può limitarsi a esibire la fattura o a invocare la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti.
Quanto alla fattura, la Corte osserva che la sua irregolarità rispetto ai requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 fa venir meno la presunzione di veridicità e la rende inidonea a costituire titolo per la deduzione del costo (Cass. n. 9912 del 2020; Cass. n. 21446 del 2014).
Nel caso concreto l’Ufficio aveva contestato la genericità delle fatture, la loro registrazione irregolare, l’assenza di contratti per i cantieri, la produzione di contratti indeterminati e la mancanza dei SAL. Per alcuni cantieri i costi documentati erano quasi pari ai ricavi; la società emittente non aveva sede all’indirizzo indicato ed era risultata irreperibile poco dopo l’emissione delle fatture.
La CTR, secondo la Corte, avrebbe dovuto prendere atto del quadro indiziante e valutare le giustificazioni del contribuente, anziché condurre un esame parziale degli elementi offerti dall’Amministrazione, omettendo quella valutazione complessiva degli indizi che costituisce momento essenziale del ragionamento presuntivo (Cass. n. 9054 del 2022). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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