Il riesame parziale non impone il rinnovo integrale del vaglio indiziario (Cass. pen. Sez. 3 n. 14866 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito — sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione — per provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate. In mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso per cassazione che sottoponga censure su tali punti. L’annullamento parziale dell’ordinanza genetica con riferimento a taluni reati non impone al Tribunale del riesame di rinnovare integralmente la valutazione del quadro indiziario per i reati confermati, né di espungere automaticamente elementi indiziari comuni, quando la difesa non abbia sollevato specifiche contestazioni. La gravità indiziaria ai fini cautelari ha autonoma valenza gnoseologica, distinta dalla prova logica di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, annullava l’ordinanza del GIP con riferimento a due reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, confermandola per il delitto di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen. e per i reati di estorsione, detenzione e porto di armi da guerra e ricettazione.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: violazione degli artt. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. per la mancata rivalutazione del compendio indiziario; mancata rimodulazione del giudizio di adeguatezza della custodia cautelare; difetto di attualizzazione del periculum libertatis; motivazione per relationem non autonoma; violazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici per aspecificità estrinseca e manifestamente infondati. Ha rilevato che, nel ricorso per riesame, la difesa non aveva sollevato motivi specifici sul quadro indiziario, limitandosi a una generica richiesta di revisione.

Richiamando il principio per cui il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, la Corte ha precisato che, in presenza di impugnazione limitata ad alcuni presupposti, sussiste un obbligo motivazionale attenuato per il Tribunale del riesame, che può richiamare l’ordinanza applicativa. Ha inoltre escluso che l’annullamento per due capi imponesse una rinnovata valutazione per i reati confermati, valorizzando l’analitica disamina degli indizi svolta dal Tribunale — chat, nickname e riscontri — quale adeguata motivazione.

Con riguardo alla gravità indiziaria, la Corte ha ribadito che essa è concetto autonomo rispetto alla prova indiziaria di cui all’art. 192 cod. proc. pen., non proiettandosi necessariamente nel futuro giudizio di merito. Il controllo di legittimità è limitato alla congruenza logica della motivazione e non può risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze di fatto.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha evidenziato che la doppia presunzione di cui all’art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. operava per la tipologia dei reati contestati, aggravati dal metodo mafioso, senza che il ricorrente avesse indicato elementi idonei a superarla. Ha infine escluso la rilevanza del c.d. tempo silente, principio elaborato per decorsi temporali significativi, in anni, non per periodi di pochi mesi, come nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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