Prescrizione: interruzione e mancato compimento di atti nel termine ordinario (Cass. pen. Sez. II n. 25324 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, in presenza di pluralità di atti interruttivi, l’estinzione del reato può ritenersi non verificata soltanto quando non sia superato il termine massimo previsto dall’art. 161, secondo comma, cod. pen. e, al contempo, tra un atto interruttivo e il successivo non sia integralmente decorso il termine ordinario di cui all’art. 157, primo comma, cod. pen. Il termine prescrizionale non matura anteriormente alla scadenza del termine massimo solo se tra un atto interruttivo e il successivo non sia interamente spirato il termine ordinario. La funzione dell’interruzione della prescrizione realizza un bilanciamento tra l’interesse punitivo dello Stato e il diritto dell’imputato a non essere indefinitamente esposto alla pretesa sanzionatoria. Il reato è dunque estinto qualora, dopo un atto interruttivo, non venga compiuta alcuna ulteriore attività processuale nel periodo corrispondente al termine ordinario.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 18 dicembre 2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per due reati di cui all’art. 640 cod. pen., commessi in data 29 giugno 2019, ritenendoli estinti per intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 157, 160 e 161, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente contestava il computo del termine prescrizionale, assumendo che il giudice di merito avesse escluso illegittimamente la rilevanza della recidiva qualificata ai fini della determinazione del termine base, con conseguente insussistenza della causa estintiva dichiarata.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha rigettato il ricorso, ribadendo l’orientamento consolidato in materia di prescrizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di pluralità di atti interruttivi, l’estinzione del reato può ritenersi non verificata solo quando non sia superato il termine massimo e, tra un atto interruttivo e l’altro, non sia decorso integralmente il termine ordinario di cui all’art. 157 cod. pen., richiamando sul punto Sez. 5 n. 51475 del 2019 e Sez. 2 n. 20654 del 2014.
Il Collegio ha precisato che l’effetto estintivo si verifica anche quando, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini normativamente prefissati, alcun altro atto idoneo a determinare l’interruzione. Tale approdo si giustifica in ragione della funzione propria dell’istituto, che realizza un bilanciamento tra l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e il diritto dell’imputato di non essere indefinitamente esposto alla pretesa punitiva, richiamando Sez. 5 n. 1018 del 1999.
Nel caso concreto, all’imputato erano contestati due delitti di truffa commessi il 29 giugno 2019, con recidiva specifica reiterata, comportante aumento di pena fino a due terzi, rilevante tanto ai fini del calcolo del termine base di cui all’art. 157 cod. pen. quanto ai sensi dell’art. 161 cod. pen. Il termine base è stato quindi determinato in anni sei, risultanti dall’aumento per la recidiva della pena massima edittale ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte ha poi rilevato che tra il primo atto interruttivo, costituito dal decreto di citazione a giudizio del 13 dicembre 2019, e il successivo atto interruttivo, rappresentato dalla sentenza di primo grado del 18 dicembre 2025, risulta integralmente decorso il termine ordinario di prescrizione, spirato in data 13 dicembre 2025. Da ciò consegue la maturazione della causa estintiva, con rigetto delle censure prospettate dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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