Inammissibile il ricorso reiterativo: lingua, rito e attenuanti già vagliati (Cass. pen. Sez. VII n. 40986 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per reiterazione di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito con percorso argomentativo logico e coerente, il ricorso che riproponga questioni sulla presunta mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di un teste e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La scelta di definire il processo con le forme del rito abbreviato non costituisce, di per sé, titolo per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che vanno valutate alla luce dei precedenti penali e della gravità della condotta. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non sussistendo ipotesi di esonero.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Trieste per il reato di cui all’art. 187, co. 8, d.lgs. n. 285/1992, commesso in Trieste per essersi posto alla guida dell’autovettura senza patente e in condizioni di alterazione psicofisica. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 12 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con il primo motivo deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte dichiarato inammissibile il motivo con cui si era rilevata la mancata conoscenza della lingua italiana. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del minimo della pena. Con il terzo censura la motivazione sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato all’esame di un teste che avrebbe dovuto confermare la mancata conoscenza della lingua italiana.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi dedotti sono inammissibili perché reiterativi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte d’appello con un percorso argomentativo logico e coerente, e comunque manifestamente infondati.
Quanto alla lingua italiana, la Corte territoriale ha dimostrato, con argomenti logici esenti da criticità, che l’imputato la comprendeva. Ha relegato a mera congettura la tesi difensiva secondo cui gli operanti non avrebbero verificato tale conoscenza, osservando che l’imputato aveva spiegato agli agenti di essersi recato poco prima presso il Ser.T. per ricevere la dose di metadone prescrittagli. Da tale rilievo il giudice di merito ha inferito la condivisibilità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di un teste sulla conoscenza della lingua, già acquisita: argomento reiterato con il terzo motivo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Parimenti inammissibile è il motivo sul trattamento sanzionatorio. Con congrui richiami giurisprudenziali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, spiegando che esse non possono essere ricollegate alla scelta di definire il processo con le forme del rito abbreviato, richiamando Sez. 3, n. 46463 del 15/11/2019, Rv. 277271. Ha inoltre posto l’accento sui numerosi precedenti penali dell’imputato e sulla gravità della condotta, essendosi questi posto alla guida senza patente e in evidente stato di alterazione psicofisica, al punto da provocare un sinistro.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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