Sequestro probatorio e ricettazione: la mancata giustificazione non inverte l’onere probatorio (Cass. pen. Sez. II n. 35137 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio disposto in relazione al delitto di ricettazione è legittimo quando la provenienza delittuosa della cosa emerge da elementi indiziari concreti, quali le modalità del rinvenimento, la diretta disponibilità del bene da parte dell’indagato e la sua incapacità reddituale. La mancata giustificazione del possesso da parte dell’indagato non integra di per sé una inversione dell’onere probatorio: essa opera come dato valutabile unitamente agli altri indizi. Il compendio riconducibile al provento della rapina non può essere contestualmente riferito alla ricettazione, difettando il delitto presupposto. In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione del riesame resta circoscritto ai soli vizi di violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. pen.
Il sequestro ha ad oggetto due orologi Rolex e una somma di denaro contante rinvenuti nella disponibilità dell’indagato nel corso di una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, disposta nell’ambito delle indagini su una rapina aggravata commessa in concorso ai danni di una cittadina straniera. La difesa deduce l’erronea applicazione della legge penale quanto alla contestazione della ricettazione e la mancanza e illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale abbia confermato il vincolo in assenza dell’individuazione del delitto presupposto e facendo leva sulla mancata giustificazione del possesso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dalla ricostruzione del quadro indiziario risultante dall’ordinanza impugnata. Il sequestro si colloca nell’ambito di un’attività di indagine che vede il ricorrente attinto da gravi indizi per una rapina aggravata, consumata due giorni prima del rinvenimento.
Quanto alla somma di denaro, complessivamente pari a euro 7.095,00, il Tribunale l’ha ritenuta provento della rapina in ragione della stretta contiguità temporale tra il fatto e la perquisizione, della sostanziale corrispondenza con il quantum della refurtiva e dell’incapienza reddituale dell’indagato. La Corte reputa che le doglianze difensive volte a contestare il fumus delicti della ricettazione con riguardo al denaro siano prive di decisività, essendo la somma ricondotta a provento della rapina e non già della ricettazione.
In relazione agli orologi, la Corte valorizza le modalità del rinvenimento: il tentativo di sottrarsi al controllo di polizia giudiziaria, la disponibilità diretta di due dei tre oggetti di valore e la presenza del terzo nel luogo ove erano custodite le cose pertinenti alla rapina. Tale quadro è logicamente dimostrativo, sul piano del fumus delicti, della verosimile provenienza delittuosa dei preziosi da delitti di natura lucro-genetica, anche in vista degli accertamenti tecnici indicati nel decreto di convalida.
La Corte respinge poi l’argomento difensivo secondo cui la provenienza delittuosa avrebbe dovuto trovare riscontro nell’informativa di polizia giudiziaria, rilevando che esso presuppone una verifica esaustiva nella bacheca degli oggetti recuperati. Quanto alla documentazione prodotta a sostegno della legittima provenienza, l’ordinanza impugnata l’ha disattesa trattandosi di scritture di incerta provenienza e prive di crisma di autenticità, nonché di uno scontrino non riconducibile con certezza all’acquisto dei beni. Ne deriva una motivazione che esclude il vizio di violazione di legge, unico denunciabile in sede di legittimità.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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