Conclusioni scritte del PG depositate tardivamente e nullità del giudizio d’appello (Cass. pen. Sez. IV n. 7763 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cartolare d’appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito tardivo, per via telematica, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa. Stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario che la parte specifichi il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, riqualificati i fatti di ricettazione contestati all’imputato nel reato di furto consumato di beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena nei confronti del prevenuto. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
Con un primo motivo deduce violazione di legge per lesione del diritto di difesa, per avere il giudice di appello omesso di comunicare tempestivamente le conclusioni del procuratore generale, così da non consentirgli una tempestiva replica. Con un secondo motivo lamenta la mancata pronuncia di proscioglimento per il reato di furto, per assunta mancata presentazione della querela. Con un’ultima articolazione censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo richiama il principio secondo cui, nel giudizio cartolare d’appello celebrato secondo la disciplina emergenziale da Covid-19, il deposito tardivo telematico al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa. Il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per l’ipotesi impongono di specificare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni della difesa.
A sostegno la Corte richiama Sez. VII, ordinanza n. 32812 del 16/03/2023, Sez. II, n. 49964 del 14/11/2023 e Sez. VI, n. 29219 del 24/04/2024, nonché Sez. II, n. 30232 del 16/05/2023. Nel caso concreto il ricorrente omette del tutto di indicare il pregiudizio sofferto, e dal contenuto delle conclusioni del PG non emergono elementi idonei a compromettere le prerogative difensive.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato. Il giudice distrettuale ha riconosciuto la procedibilità di ufficio per essere il reato realizzato su beni destinati a pubblico servizio, ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. I beni erano in dotazione a una Riserva naturale dipendente dal Comando Forestale dei Carabinieri, come risulta dalla denuncia orale del capo squadra, circostanza sulla quale il ricorrente omette di confrontarsi.
Infine, sull’art. 131-bis cod. pen., la Corte rileva che il giudice distrettuale ha motivato in modo logico e non contraddittorio sulla non meritevolezza del ricorrente, sia per la rilevante offensività della condotta, sia per i profili soggettivi, in ragione dei plurimi precedenti penali e del fatto che in due precedenti occasioni l’imputato aveva già beneficiato della speciale causa di non punibilità, circostanza che ne preclude l’ulteriore riconoscimento. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.