Ricorso inammissibile se meramente reiterativo dei motivi di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36863 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano totalmente reiterativi di quelli già proposti in appello, senza alcun effettivo confronto con la motivazione resa dai giudici di merito. Tale ricorso non può introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. La censura che si limiti a enunciare l’illogicità, e non la manifesta illogicità, della motivazione, senza indicare profili decisivi, è generica e aspecifica. Parimenti generica è la doglianza sulla dosimetria della pena priva di concreto riferimento alla pena irrogata e alla motivazione che l’ha giustificata.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per truffa e per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 14.01.2025, ha confermato la decisione. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente contesta la valutazione del compendio probatorio e la correttezza della motivazione, oltre alla dosimetria della pena. Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono giudicati non consentiti perché totalmente reiterativi dei motivi di appello, senza alcun effettivo confronto con la motivazione resa in senso conforme dai giudici di merito. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 27816 del 22.03.2019 e Sez. III n. 44882 del 18.07.2014, nonché, sul metodo del confronto, le Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997 e altre pronunce di sezione.

Nel dettaglio, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che ha chiarito, alle pagine 4 e 5, come gli artifizi e raggiri siano consistiti nella reimmatricolazione dell’autoveicolo mediante sostituzione delle targhe e nel silenzio serbato sull’avvenuto sequestro amministrativo. Quanto al reato di sottrazione, la sentenza ha illustrato alla pagina 6 come dal verbale di sequestro risultasse che la vettura era stata affidata in custodia all’imputato.

Sul secondo motivo, la sentenza impugnata ha valutato, con motivazione priva di vizi di legittimità, in modo logico ed articolato, il compendio probatorio, corroborato dai dati del Pubblico Registro Automobilistico, da un verbale di sequestro amministrativo e da un controllo dei Carabinieri. Non è riscontrabile alcun travisamento del fatto, peraltro dedotto in modo astratto e generico, senza riscontro sulla decisività.

Il terzo motivo contesta la motivazione denunciando l’illogicità, e non la manifesta illogicità, e assume una mal valutazione di prove indiziarie: la censura è del tutto generica ed aspecifica, risolvendosi in enunciazioni astratte. Le stesse conclusioni valgono per la doglianza sulla dosimetria della pena, priva di concreto richiamo alla pena irrogata e alla motivazione della Corte d’appello, che ha condiviso la valutazione del primo giudice quanto alla intensità del dolo, alla acutezza del raggiro e alla gravità del pregiudizio subito dalla persona offesa.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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