Inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto su notifica p.e.c. (Cass. pen. Sez. I n. 30647 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando la deduzione, oltre a non confrontarsi con il principio per cui, in tema di notifica al difensore a mezzo p.e.c., è sufficiente l’invio all’indirizzo del destinatario e la ricezione del messaggio di consegna, risulti aspecifica perché si duole genericamente della mancata consegna. L’errore denunciato, inoltre, non è decisivo se l’imputato ha ricevuto rituale e tempestiva notifica della citazione per l’udienza e, per le udienze precedenti, il difensore ha ricevuto regolare avviso senza mai avanzare istanza di trattazione in presenza.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui questa Corte, sezione Quinta penale, n. 8367-25 del 19 dicembre 2024, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello limitatamente alla sospensione condizionale della pena subordinata, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

Con il primo ricorso per cassazione si era eccepita l’inosservanza di norme processuali a pena di nullità per omesso avviso al difensore del rinvio dell’udienza, rinvio seguito per la mancata notifica all’imputato del decreto di citazione in appello. La Corte aveva ritenuto raggiunto il difensore dalla notifica a mezzo p.e.c. Il condannato deduce ora l’errore di fatto: la notifica sarebbe stata inviata a un indirizzo p.e.c. errato e vi sarebbe stata solo accettazione senza consegna.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa dell’ammissibilità del rimedio straordinario anche in caso di annullamento parziale con rinvio, ogniqualvolta la decisione di rigetto o di inammissibilità realizzi l’effetto preclusivo di cui all’art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive i poteri decisori del giudice del rinvio.

Tuttavia, dall’esame degli atti emerge che, per l’udienza per la quale era stata disposta la trattazione scritta, il difensore, ritualmente raggiunto, aveva presentato tempestive conclusioni scritte, delle quali dà atto la sentenza di appello. Per le udienze precedenti, se non vi era stata rituale notifica della citazione all’imputato fino al 15 aprile 2024, il difensore aveva rassegnato conclusioni senza eccepire la nullità e senza mai chiedere la trattazione orale.

La deduzione non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce (Sez. VI n. 51137 del 2019, Rv. 278060-01): in tema di notifica al difensore è sufficiente che la cancelleria esegua l’invio all’indirizzo p.e.c. del destinatario, non occorrendo il rapporto di consegna né la ricevuta di accettazione, bastando l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna. Resta a carico del destinatario ogni conseguenza della non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Sez. V n. 11241 del 2018, Habassi, Rv. 276022). La doglianza è quindi aspecifica.

L’esame degli indirizzi p.e.c. evidenzia, infine, che quello indicato come destinatario della notifica non esiste, sicché l’indicazione è frutto di errore materiale di battitura, non rilevabile in questa sede. In ogni caso l’errore non sarebbe decisivo: l’imputato aveva ricevuto rituale notifica per l’udienza del 15 aprile 2024 e mai era stata avanzata istanza di trattazione in presenza. Segue la declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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