Attenuanti generiche: valutazione di fatto insindacabile e ricorso generico (Cass. pen. Sez. III n. 11471 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche mediante richiamo, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. La gravità del fatto, desumibile dalla diversità tipologica delle sostanze detenute e dal dato ponderale, integra elemento valutabile ai fini del diniego ex art. 62-bis cod. pen. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che contesti il diniego delle attenuanti in termini generici, senza allegare elementi concreti e senza censurare specificamente la motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello ha rideterminato in cinque anni di reclusione e 22.000 euro di multa la pena inflitta all’imputato, confermando nel resto la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte di merito avrebbe negato in modo illegittimo e immotivato le attenuanti generiche, senza considerare le gravi condizioni di salute del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico. Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
A sostegno la Corte richiama alcune pronunce: Sez. V n. 43952 del 2017, Sez. II n. 3896 del 2016 e Sez. III n. 28535 del 2014. Nel caso concreto il giudice di appello ha individuato quale elemento ostativo per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. la gravità del fatto, desumibile dalla diversità tipologica delle sostanze stupefacenti detenute e dal rilevato dato ponderale. Si tratta di elementi certamente valutabili ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.
La Corte qualifica la valutazione operata dal giudice di merito come non manifestamente illogica e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. A fronte di essa il motivo si rivela del tutto generico, tanto più che le asserite gravi condizioni di salute del ricorrente non emergono dalla sentenza impugnata e non erano state allegate nemmeno con l’atto di appello.
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. — richiamando Corte cost. sent. n. 186 del 2000 — la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso