Estorsione e danno patrimoniale da costrizione alle dimissioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 13662 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, la nozione di danno patrimoniale ex art. 629 cod. pen. comprende anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, da accertarsi secondo la causalità propria del diritto penale. Integra il delitto di estorsione la condotta intimidatoria e costrittiva che incida sulla sfera economica della vittima, anche attraverso la perdita di utilità connesse al rapporto di lavoro o all’autonomia negoziale, in assenza di vantaggi compensativi. L’ingiusto profitto non deve necessariamente consistere in un’utilità patrimoniale immediata, potendo identificarsi in qualsiasi vantaggio conseguito mediante pressione intimidatoria e causalmente correlato all’altrui danno. Nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria di cui all’art. 56, comma terzo, cod. pen. non è configurabile quando l’interruzione dell’azione è determinata dal rifiuto della vittima, fattore esterno alla volontà dell’agente, dovendosi allora ravvisare il tentativo punibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto aveva condannato l’imputato per i reati di estorsione consumata e tentata, commessi ai danni di due lavoratrici, costrette a rassegnare le dimissioni e a subire pressioni economiche e intimidatorie legate al rapporto di lavoro. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili. L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo contestava la configurabilità dell’estorsione per insussistenza del danno patrimoniale e dell’ingiusto profitto; con il secondo eccepiva la mancata applicazione della causa di non punibilità della desistenza volontaria, con riferimento alla posizione di una delle lavoratrici.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha respinto la tesi difensiva circa l’insussistenza del danno patrimoniale. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale danno comprende la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire utilità economicamente valutabili, menzionando le Sezioni Unite n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata e Sez. 2, n. 44230 del 13/11/2024. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la persistente operatività della società datrice di lavoro, escludendo ogni nesso necessario tra la cessazione dell’appalto e la risoluzione dei rapporti di lavoro, con la conseguenza che le dimissioni imposte avevano determinato una perdita patrimoniale concreta e attuale.

Quanto al mancato o ritardato pagamento della retribuzione di maggio 2017 e alla minacce sul trattamento di fine rapporto e sulla certificazione unica, la Corte ha precisato che tali elementi non costituivano l’unico evento di danno, ma concorrevano a delineare il contesto costrittivo, rafforzando la pressione sulle vittime in una situazione di asimmetria contrattuale. Ha quindi escluso la derubricazione in violenza privata, distinguendo le fattispecie sulla base dell’incidenza economica della minaccia, con richiamo a Sez. 6, n. 38661 del 2011, Lamacchia e a Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale.

In ordine all’ingiusto profitto, la Corte ha rilevato che la questione del c.d. “ticket di licenziamento”, centrale in primo grado, non era più decisiva nella motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato l’affermazione di responsabilità sul vantaggio indebitamente perseguito mediante la costrizione alle dimissioni. La doglianza difensiva, incentrata su un profilo non dirimente, è stata ritenuta eccentrica e meramente assertiva.

La Corte ha infine escluso la desistenza volontaria, osservando che la corresponsione della retribuzione era avvenuta quando il tentativo di estorsione si era già perfezionato e la mancata consumazione era da ricondursi al rifiuto opposto dalla persona offesa, non a una spontanea rinuncia. Ha richiamato i principi per cui la desistenza postula la permanenza del dominio dell’azione, mentre la resistenza della vittima integra il tentativo punibile, citando Sez. 2, n. 3793 del 2019, Fichera, oltre che Sez. 2, n. 24551 del 2015, Supino e Sez. 1, n. 13104 del 2024. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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