Inammissibile il ricorso che sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie (Cass. pen. Sez. VII n. 34855 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non formulato nei termini consentiti dalla legge, il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo vizio della motivazione, solleciti una nuova valutazione delle risultanze processuali. A questa Corte è precluso contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dei dati probatori, ancorché logicamente sostenibile, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito assolve l’onere motivazionale anche solo indicando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi gli altri da tale valutazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10.12.2024, ha confermato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., respingendo le censure già proposte in grado di appello e confermando il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo di vizio della motivazione, con richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni; il secondo di contestazione del giudizio sulla pena, per la ritenuta eccessività della stessa e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone l’inammissibilità per difetto dei requisiti di legge. Il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione definita congrua e lineare, ha chiesto una rivalutazione delle risultanze processuali.
Il principio è ribadito con richiamo a un consolidato orientamento: alla Suprema Corte è preclusa ogni nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali, sia pure anch’essa logica, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e ulteriori precedenti conformi.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente assolto l’onere argomentativo. Sul diniego delle attenuanti generiche si richiama l’orientamento secondo cui il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, con superamento degli altri.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha valorizzato la gravità del fatto, la mancanza di resipiscenza e la presenza di precedenti penali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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