Resistenza a pubblico ufficiale e recidiva: motivazione implicita è sufficiente (Cass. pen. Sez. VII n. 6185 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi si divincoli dal controllo degli operanti proferendo espressioni minacciose idonee a coartarne la libertà di azione, non essendo necessario un contatto fisico lesivo. La scriminante di cui all’art. 393 bis cod. pen. opera solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, mentre l’esimente putativa richiede un effettivo errore sul fatto, fondato su dati concreti che l’imputato ha l’onere di allegare. In materia di recidiva, l’onere motivazionale del giudice può essere adempiuto anche implicitamente, quando la sentenza di appello richiami la congruità della pena e i precedenti specifici dell’imputato.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dalla condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., confermata dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza del 16.01.2024. Secondo l’accusa, l’uomo si era sottratto al controllo degli operanti impegnati in attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, divincolandosi dalla presa di uno di essi e proferendo frasi minacciose.

Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sia in ordine all’affermazione della responsabilità, sia in ordine al mancato riconoscimento della scriminante e alla conferma della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, rilevandone il carattere meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello. Il Collegio ha osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente evidenziato le condotte violente e minacciose poste in essere per sottrarsi al controllo, qualificando come minacciosa e aggressiva l’espressione proferita all’indirizzo dell’operante.

Quanto alla scriminante dell’art. 393 bis cod. pen., la Corte ha confermato la correttezza dell’esclusione operata dal giudice di merito, richiamando il principio secondo cui la reazione del privato è giustificata solo a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 01/03/2022, Guarnieri, Rv. 282906). Nel caso concreto tali presupposti non risultavano sussistenti.

La Corte ha inoltre escluso la configurabilità della scriminante putativa, ribadendo che essa presuppone un effettivo errore sul fatto, ancorato a dati fattuali concreti che l’imputato ha l’onere di allegare, valutabili secondo un criterio “ex ante” (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727).

Infine, il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo alla recidiva. Pur non essendosi la sentenza di appello pronunciata espressamente sul punto, la Corte ha ricordato che l’onere motivazionale può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Duse, Rv. 272803), risultando nel caso di specie integrato dal richiamo alla congruità della pena e all’accentuata pericolosità sociale desumibile dai precedenti specifici.

Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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