Grave indizio di colpevolezza e giudizio di qualificata probabilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 14812 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti. I “gravi indizi di colpevolezza”, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, e non devono essere valutati secondo i criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, nonché dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava integralmente l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento genetico era stato emesso sulla base di un amplissimo compendio indiziario: il rinvenimento dei cellulari delle persone offese nel motociclo dell’indagato, il contenuto di una copia forense del suo telefono, gli acquisti di indumenti compatibili con quelli usati dai rapinatori e le ricerche informatiche degli indirizzi delle vittime.
Avverso l’ordinanza del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la carenza delle esigenze cautelari e la mancata valutazione della proporzionalità della misura, chiedendo la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, ribadendo che il controllo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ha, quindi, dichiarato il primo motivo inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione degli elementi indiziari, sottolineando come l’apparato motivazionale del Tribunale fosse impermeabile alle censure, in quanto le deduzioni alternative erano prive di collegamento con la concreta provvista indiziaria.
Quanto alla natura dei gravi indizi, la Corte ha precisato che la loro valutazione non è soggetta ai criteri previsti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamando il consolidato principio per cui è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato, non essendo configurabile alcuna nullità o inutilizzabilità per il solo lasso temporale intercorso tra il rinvenimento della refurtiva e la redazione dell’annotazione di polizia giudiziaria.
Con riguardo alla documentazione dell’attività di indagine, la Corte ha osservato che la redazione delle annotazioni, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente, mentre una diversa e più accurata modalità di redazione è prevista dalla lettera d) del secondo comma dell’art. 357 cod. proc. pen. per le operazioni di perquisizione e sequestro. Ha inoltre escluso che l’estrazione di dati da un supporto informatico costituisca accertamento tecnico irripetibile, anche dopo la legge n. 48/2008, non essendo stata dedotta in concreto alcuna alterazione dei dati originali o mancata corrispondenza con quelli estratti.
In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha precisato che l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione non devono essere confuse con l’attualità delle condotte criminose, potendo essere desunte dalle brutali modalità commissive e dalla professionalità dimostrata nella pianificazione del delitto. Ha, infine, escluso la possibilità di applicare una misura extramuraria, in considerazione della mancata documentazione del dedotto contesto lavorativo e del mancato effetto deterrente delle precedenti condanne, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 357 c.p.p. – Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria