Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35269 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, limitandosi a una critica solo apparente e non argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudizio di responsabilità può essere fondato, oltre che sul contenuto di un video acquisito agli atti, anche sulle ulteriori risultanze processuali che ne confermino il significato. Le censure sulla misura delle circostanze attenuanti generiche e dell’estorsione attenuata di lieve entità non sono consentite in sede di legittimità quando la motivazione, richiamando l’art. 133 cod. pen., sia esente da evidenti illogicità.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestazione della correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con particolare riguardo alla valutazione di un video acquisito agli atti, e due censure relative al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso giunge così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità e la fondatezza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità censurando la valutazione del video acquisito, è ritenuto indeducibile. Esso si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
Per la Corte tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento. Ha illustrato come nel video acquisito agli atti la ricorrente abbia dichiarato di collaborare con un sedicente mago e di avergli messo a disposizione una propria carta prepagata, esortando l’interlocutrice al pagamento per evitare la pubblicazione delle sue foto.
La Corte valorizza inoltre le altre risultanze processuali richiamate dal giudice d’appello: l’effettiva intestazione della carta alla ricorrente e il suo utilizzo per altre estorsioni, avvenute con le identiche modalità. È escluso che la ricorrente abbia disconosciuto il contenuto del servizio giornalistico.
Il secondo e il terzo motivo, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e al riconoscimento dell’estorsione attenuata di lieve entità nella sua massima estensione, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Essi non si confrontano con il richiamo all’art. 133 cod. pen., di per sé sufficiente, giustificato dal protrarsi nel tempo del rapporto della ricorrente con il sedicente mago concorrente nel reato, terminato solo con il sequestro preventivo della carta prepagata.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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