Ricettazione, inammissibile il ricorso per vizi di motivazione reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 35267 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dal giudice di merito è non specifico ma solo apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado per il reato di ricettazione, di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Torino. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi con i quali ha contestato la mancanza di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. In particolare, ha denunciato il travisamento della prova in ordine alle deposizioni testimoniali e la carenza di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduce la mancanza di motivazione e il travisamento delle prove testimoniali. Il Collegio rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. A sostegno richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, Jakani, Rv. 216260.

Il giudice di merito, osserva la Corte, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, con particolare riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi.

Quanto al terzo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., la Corte lo ritiene indeducibile. Esso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La corte di merito, prosegue il Collegio, ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici, in ordine alla prova del dolo di ricettazione. Quest’ultimo è stato desunto dalla mancata indicazione, da parte del ricorrente, della provenienza del bene e dalla circostanza che lo stesso aveva anzi negato di essere stato in possesso dei beni oggetto del reato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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