Inammissibili censure di merito e rideterminazione pena non prospettata in appello (Cass. pen. Sez. II n. 35255 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente denunciando il vizio di motivazione, si risolvono in una richiesta di diversa lettura delle risultanze probatorie, attaccando la persuasività o l’adeguatezza dell’apprezzamento del giudice di merito, poiché il sindacato è limitato ai soli vizi tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La deduzione alternativa di vizi eterogenei è indice di genericità del motivo. In tema di art. 131-bis cod. pen., il giudizio di particolare tenuità dell’offesa va condotto secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., non richiedendosi l’esame di tutti gli elementi, ma solo l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti: tra essi rileva la gravità del danno cagionato alla parte offesa. La questione di illegittimità costituzionale sopravvenuta, come quella dichiarata dalla Corte cost. n. 46/2024 sull’art. 646 cod. pen., se non proposta in appello con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni, non è deducibile per la prima volta davanti al giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna per appropriazione indebita di una macchina agricola vendemmiatrice, rigettando la tesi difensiva dell’esercizio del diritto di ritenzione a garanzia di un credito per riparazioni. Il ricorrente articolava cinque motivi, tutti dichiarati inammissibili.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte rileva che la doglianza, pur deducendo la violazione dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione, si traduce in considerazioni di merito. Il giudice territoriale aveva richiamato puntualmente le fonti di prova — la versione della persona offesa confermata da un teste indifferente, la constatazione del noleggio a terzi, l’offerta di acquisto non accettata — traendone conseguenze logiche. La censura sulla motivazione “scarna” e “illogica” è quindi in fatto, e come tale non ammissibile: nel giudizio di legittimità sono prospettabili solo i tre tassativi vizi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La deduzione alternativa di vizi differenti è di per sé indice di genericità. Richiama sul punto Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità perché il danno corrispondeva al valore del mezzo, pari a euro 20.000,00. Il Collegio ribadisce che il giudizio sulla tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., si effettua secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. senza necessità di esaminare tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti, tra cui la gravità del danno (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01).
Il terzo motivo è respinto perché la prospettata riqualificazione nel reato di insolvenza fraudolenta risulta eccentrica rispetto alla descrizione del capo di imputazione, che contiene tutti gli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita, del tutto diversi da quelli dell’art. 641 cod. pen..
Il quarto motivo è inammissibile per una ragione processuale decisiva: la richiesta di rideterminazione della pena in forza della Corte cost. n. 46/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la reclusione da due a cinque anni in luogo della reclusione fino a cinque anni, non può essere proposta per la prima volta in cassazione. La difesa non aveva sollevato la questione in appello, neppure con le conclusioni scritte depositate il 17 ottobre 2024, benché la decisione costituzionale fosse già pubblicata a marzo. La Corte richiama il principio affermato in relazione all’analoga Corte cost. n. 120 del 2023 sull’art. 629 cod. pen. (v. Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, Rv. 286536-01).
Il quinto motivo è meramente reiterativo: il giudice di merito aveva congruamente motivato il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, rimesso alla sua discrezionalità e ostacolato dai precedenti penali e dal considerevole valore del bene. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.