Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40118 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, difettando i requisiti di specificità della critica argomentata. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e alla fissazione della pena base, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere motivazionale assolto mediante riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in secondo grado dalla Corte d’appello di Torino per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; vizio di motivazione sulla valutazione delle prove; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; eccessività della pena.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché la ricorrente contesta il percorso valutativo dei giudici di merito, sia sul piano della ricostruzione del fatto sia su quello del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Anche il secondo motivo, concernente la valutazione delle prove, non è consentito in sede di legittimità. Esso tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale, che ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, soffermandosi sulla convergenza e unicità dell’interpretazione delle molteplici fonti di prova, anche indiziaria.

La Corte richiama il principio per cui esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997).

Il terzo motivo, sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. III n. 2233 del 17.06.2021, dep. 2022).

Il quarto motivo, sull’eccessività della pena, è superato dal consolidato indirizzo secondo cui la graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. II n. 36104 del 27.04.2017). Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto: la pena detentiva, pari al minimo edittale, non poteva essere ulteriormente contenuta, mentre lo scostamento dal minimo per la pena pecuniaria è giustificato dalla particolare intensità del dolo, desunta dalla sistematica attività di vendita di beni di provenienza furtiva.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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