Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito già disattese (Cass. pen. Sez. VII n. 40123 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal prospettare autonomi vizi di legittimità, si limiti a riprodurre censure di merito già formulate nei gradi precedenti e puntualmente disattese dal giudice di appello con motivazione esente dai vizi denunciati. Non è consentito alla Corte di cassazione procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la loro valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il ricorso che si risolva nella reiterazione di motivi già dedotti e disattesi è apparente e non assolve la funzione di critica argomentata.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in data 21 marzo 2025, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.. I giudici di secondo grado avevano ritenuto pienamente integrata la fattispecie, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, sulla base di un’approfondita disamina delle fonti di prova.

Il ricorso si articola in tre motivi: il primo contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della presentazione della querela; il secondo e il terzo censurano invece il giudizio di responsabilità e la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina partitamente i tre motivi, tutti dichiarati inammissibili. Il primo, con cui si contesta la ritenuta tempestività della querela, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di appello. Esso è, inoltre, manifestamente infondato, limitandosi a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale.

Su tale punto il Collegio richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. II n. 37584 del 05.07.2019).

Quanto al secondo motivo, concernente la responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., la Corte rileva che esso tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito. Questi ultimi, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando la convergenza e l’unicità dell’interpretazione delle molteplici fonti di prova a carico del ricorrente.

La Corte ribadisce quindi che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito (Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997).

Il terzo motivo, infine, è dichiarato inammissibile perché fondato sulla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese. Motivi siffatti devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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