Ricorso inammissibile se reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5972 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti. I motivi che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata non introducono censure deducibili in sede di legittimità. Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 25.03.2024, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione. I motivi contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo e alla credibilità della persona offesa. Un ulteriore motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto, prospettando la diversa configurazione nel delitto di insolvenza fraudolenta.
La vicenda riguarda la permanenza del ricorrente in un immobile nonostante il diniego ripetutamente opposto e la disattivazione delle utenze, con collegamento dell’appartamento all’utenza condominiale per proseguire nella fruizione dell’energia elettrica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Nel merito, i giudici del merito hanno ritenuto il narrato della persona offesa, sottoposto a vaglio di credibilità, logico, chiaro, privo di aporie e incongruenze e supportato da elementi a riscontro di tipo logico e documentale. Quanto all’elemento soggettivo del reato, la Corte d’appello ha chiarito che la volontarietà dell’azione è manifestata dal diniego ripetutamente opposto e dalla pervicace volontà di permanere nell’immobile anche dopo la disattivazione delle utenze, tanto da collegare l’appartamento con l’utenza condominiale per proseguire nella fruizione dell’energia elettrica.
Il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è dichiarato manifestamente infondato: esso omette di confrontarsi con le argomentazioni giuridiche esposte dalla Corte a pag. 6 della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta, richiamando Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Rv. 282174.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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