Ricorso inammissibile per motivi apparenti e motivazione logica (Cass. pen. Sez. VII n. 5968 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito è inammissibile, perché i motivi non specifici ma solo apparenti omettono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto e si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, restando esclusa ogni verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata con la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 27 febbraio 2024 per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; il secondo e il terzo contestano la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo in via principale la riqualificazione nella fattispecie di favoreggiamento e in via subordinata in quella di autoriciclaggio. La difesa deposita altresì memoria, con la quale contesta la sussistenza del reato.
La questione giunge davanti alla Corte di cassazione perché la ricorrente deduce vizi della motivazione e della qualificazione giuridica della condotta di disassemblaggio e riassemblaggio di componenti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo, che investe la correttezza della motivazione del giudizio di responsabilità, e lo dichiara manifestamente infondato. Richiama il perimetro del vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: rileva solo il contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento.
Il sindacato di legittimità ha dunque un orizzonte circoscritto. La Corte può riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, ma non verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Sul punto richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella. Applicando tale principio, esclude che la motivazione impugnata presenti alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dal codice.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li dichiara del pari manifestamente infondati e indeducibili. Essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. I motivi vanno pertanto considerati non specifici ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito della qualificazione, i giudici di merito hanno vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici le censure dell’appello, qui meramente riprodotte. In particolare, hanno ritenuto che le condotte di disassemblaggio e riassemblaggio, quantunque senza alterazione dei dati identificativi, configurano il contestato delitto di riciclaggio. Anche la memoria difensiva, osserva la Corte, nulla aggiunge ai fini della dichiarazione di inammissibilità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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