Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5973 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione affetta da evidente illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con cui il giudice d’appello abbia valutato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza alla stregua dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda due ricorrenti condannati all’esito del giudizio d’appello davanti alla Corte di merito, il cui provvedimento è stato oggetto di ricorso per cassazione. I ricorrenti hanno contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La questione approda davanti alla Cassazione per la verifica dei motivi dedotti avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione del giudizio di responsabilità, è dichiarato indeducibile. La Corte rileva che esso si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Tali motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte d’appello, con motivazione congrua e priva di illogicità, ha dettagliatamente ripercorso i passaggi che hanno portato a ritenere sussistente la fattispecie contestata in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, tenendo conto del breve lasso temporale intercorso tra le movimentazioni del denaro e i rispettivi prelievi.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della particolare tenuità del fatto, è dichiarato manifestamente infondato. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte rileva che la censura non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, avendo i giudici escluso il beneficio in relazione alle particolari modalità della condotta e alla spiccata capacità delinquenziale. Viene richiamato il principio per cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017).
In relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale, il motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici correttamente escluso il beneficio perché già concesso in passato e perché la pena inflitta, conteggiata unitamente alla precedente, supera i limiti prescritti dalla legge. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con cui il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
Nota della Redazione
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