Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 8191 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudizio di prognosi sfavorevole sulla concessione della sospensione condizionale della pena, fondato sull’esame dell’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere e su aspetti soggettivi della personalità, costituisce valutazione di merito non censurabile per illogicità quando sia congruamente motivata. La mancata derubricazione nel reato meno grave presuppone l’accertamento in fatto delle modalità di cessione, che spetta al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione di telefoni cellulari, con sentenza confermata dalla Corte di appello di L’Aquila. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata derubricazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 712 cod. pen., per assenza di prova dell’elemento soggettivo; il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., per il modesto valore dei beni; il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, rilevandone l’indeducibilità. Essi si fondano su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, come risulta dalla sentenza impugnata. I motivi, pertanto, devono ritenersi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso.
Nel merito delle censure, la Corte richiama la motivazione della corte territoriale, definita congrua e logica. Quanto alla derubricazione, non può riconoscersi l’ipotesi meno grave di cui all’art. 712 cod. pen., poiché le concrete modalità della cessione davano la pratica certezza della provenienza illecita dei telefoni ricevuti. Quanto all’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., essa non sussiste, posto che il valore dei telefoni andava a coprire un debito di circa 700 euro.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha debitamente spiegato le ragioni per cui ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, rappresentate dalla sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato e da un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati.
La Corte precisa che tale giudizio è tipicamente di merito e non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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