Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura dei fatti di truffa (Cass. pen. Sez. VII n. 8177 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, di cui all’art. 640 cod. pen., è inammissibile in sede di legittimità quando tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Spetta a quest’ultimo accertare la sussistenza degli artifizi e raggiri e l’induzione in errore della persona offesa, con motivazione che sfugge al sindacato di legittimità se esente da vizi logici e giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di truffa. Secondo l’accusa, aveva prospettato alla persona offesa un interessamento presso alcuni enti pubblici per far ottenere alla figlia di questa un impiego di archivista presso il Poligrafico, mostrando documenti recanti il timbro dell’ente, e si era fatto consegnare una somma a titolo di spese propedeutiche all’assunzione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12.06.2024, aveva confermato la condanna. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, contestando la configurabilità del reato con riguardo alla sussistenza degli artifizi e raggiri e all’induzione in errore della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’unico motivo prospettato tendeva, in realtà, a una diversa lettura del materiale probatorio, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La Corte ha ricordato che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, perché tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Sul punto è stato richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, che delimita i confini del sindacato di legittimità sul giudizio di fatto.
Il giudice di appello aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. In particolare, la prospettazione di un interessamento presso enti pubblici, accompagnata dall’esibizione di documenti recanti il timbro dell’ente, è stata ritenuta idonea a integrare gli artifizi e raggiri propri della fattispecie.
La Corte ha poi valorizzato ulteriori elementi: la somma versata per l’intermediazione non è mai stata restituita; la persona offesa non si è determinata a pagare in assenza di rassicurazioni sull’ottenimento del lavoro; non risultano operazioni analoghe condotte in precedenza con esito positivo. La promessa di restituire una somma ben superiore a quella poi concretamente versata è stata letta come indice del dolo di prendere tempo e non restituire nulla.
Alla luce di questi elementi, la qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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