Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 23265 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico ma solo apparente, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione della censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dal giudice di merito, omettendo di confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione impugnata. Le questioni concernenti l’incompatibilità del giudice possono essere proposte, nel processo penale, esclusivamente mediante l’ricusazione e non costituiscono vizio comportante la nullità del giudizio. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21/11/2025, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato, rigettando le doglianze difensive in punto di incompatibilità del giudice di primo grado, di valutazione della prova e di trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la nullità della sentenza per incompatibilità del giudice, in violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.; l’erronea valutazione della prova e la manifesta illogicità della motivazione, in violazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91; infine, l’illogicità della motivazione e il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi proposti non sono formulati nei termini consentiti dal giudizio di legittimità. Essi risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettomo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che le questioni concernenti l’incompatibilità del giudice possono essere proposte, nel nostro ordinamento processuale penale, esclusivamente mediante l’istituto della ricusazione. Secondo l’orientamento consolidato richiamato nella decisione impugnata, la questione non costituisce vizio comportante la nullità del giudizio, con espresso rinvio alla Sez. 3 n. 34581 del 19/05/2021.
Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto infondato. Le doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, delle persone offese e della ricostruzione alternativa della difesa tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruentemente le ragioni del proprio convincimento. La Corte ha richiamato il principio per cui esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, citando Sez. U n. 6402 del 30/4/1997.
Manifestamente infondato è stato giudicato anche il terzo motivo. La censura evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini vaghi, quali doglianze d’appello sarebbero state trascurate, evocando in realtà una lettura alternativa del materiale probatorio. La Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, richiamando Sez. 4 n. 19364 del 14/03/2024.
Infine, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come affermato in Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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