Particolare tenuità e pena sostitutiva: motivazione sufficiente su un solo presupposto ostativo (Cass. pen. Sez. V n. 32855 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi alla luce dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, sicché deve ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto evidentemente decisivo. Anche il diniego delle pene sostitutive, ai sensi dell’art. 58, legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., ma può essere giustificato dalla sola valorizzazione del parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 61, n. 2 – 615-ter cod. pen. e 640-ter, primo e terzo comma, cod. pen., riconosciuta la continuazione, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro 900 di multa. Propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto, già motivo di gravame: la Corte territoriale avrebbe escluso i presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. senza motivare e senza valutare la condotta collaborativa e i precedenti remoti. Con il secondo contesta il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena con quella pecuniaria. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, richiama l’insegnamento delle Sezioni unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.

Non è però necessaria la disamina di tutti gli elementi: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 n. 10481 del 2022; Sez. 6 n. 55107 del 2018). È quindi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, ritenuto decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 2018). Quando il giudice di merito evidenzia un elemento fattuale ostativo per difetto di una condizione, tale dato consente di limitare l’esame a quest’ultimo.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha giustificato il diniego con l’importo del bonifico, pari a 4.200 euro, e con la professionalità dell’organizzazione dell’operazione illecita: elementi che escludono la particolare tenuità del pregiudizio subito dalla persona offesa.

Quanto al secondo motivo, i criteri per l’applicazione delle pene sostitutive sono dettati dall’art. 58, legge n. 689 del 1981. Il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. comporta che il giudice valuti la gravità del reato e la capacità a delinquere, desunta dai precedenti e dalla condotta. Il diniego non implica l’esame di tutti i parametri, potendo bastare la valorizzazione di quello ostativo all’efficacia rieducativa (Sez. 5 n. 4530 del 2025). La valutazione è però prognostica e complessa, funzionale alla finalità rieducativa e alla salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione (Sez. 5 n. 34243 del 2025).

La sentenza impugnata ha stigmatizzato la gravità del danno e la negativa personalità dell’imputato, gravato da diverse condanne e detenuto per fatti di rilevante gravità, escludendo l’idoneità rieducativa e specialpreventiva delle pene sostitutive richieste. La motivazione non è manifestamente illogica e risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 n. 35849 del 2019). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non ricorrendo elementi atti ad escludere la colpa (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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