Ricorso inammissibile se ripropone motivi d’appello e chiede rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. III n. 29774 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi è inammissibile, perché omette la critica argomentata al provvedimento impugnato. L’indagine di legittimità sulla motivazione ha orizzonte circoscritto: non può verificarne l’adeguatezza né la rispondenza alle acquisizioni processuali, né sostituire la propria logica a quella del giudice di merito. Il travisamento della prova è deducibile solo se si allega l’atto processuale e si dimostra un errore percettivo, non valutativo, idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. In caso di doppia conforme il vizio è precluso se non rappresentato al giudice d’appello.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino, dichiara non doversi procedere per prescrizione quanto ad alcuni capi e ridetermina la pena per i residui reati tributari, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici di legge. Il ricorrente viene ritenuto concorrente nella compilazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai ricavi effettivi, nell’omessa dichiarazione e nell’occultamento di fatture, nonché nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. L’indagine sul discorso giustificativo è limitata a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verificarne l’adeguatezza o la rispondenza alle acquisizioni processuali, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997. L’illogicità della motivazione deve essere percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze.

Quanto al travisamento della prova, la Corte richiama Sezioni Unite n. 18620 del 2017: esso consiste in un errore percettivo, non valutativo, che cade sul significante e non sul significato, rendendo la motivazione insanabilmente contraddittoria. Il vizio è decisivo solo se disarticola l’intero ragionamento probatorio. In caso di doppia conforme la questione va devoluta al giudice d’appello, pena la preclusione, salvo che il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati in primo grado.

Il primo motivo, sulla valutazione della chiamata in correità, è inammissibile perché propone una rilettura diretta della prova ed è ripetitivo del motivo d’appello. La Corte territoriale aveva evidenziato l’attendibilità del dichiarante, che aveva collaborato sin dalle prime fasi, anche contra se, e i plurimi riscontri documentali, tra cui annotazioni manoscritte relative a quote dovute e rapporti di dare e avere.

Il secondo motivo, sulla prova del concorso, è parimenti inammissibile per difetto di confronto con la motivazione e per la richiesta di una rivalutazione del merito. La Corte rileva una tipica ipotesi di doppia conforme: la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado, fondandosi sui medesimi criteri valutativi. La censura relativa all’omessa tenuta dei libri contabili è motivo nuovo, non devoluto in appello, e dunque inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

Il terzo motivo, sulla configurabilità dell’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, è manifestamente infondato. La fattispecie non richiede un’esecuzione esattoriale in atto, essendo reato di pericolo concreto: è sufficiente un’azione idonea a rendere inefficace l’esecuzione. Il bene protetto è la garanzia patrimoniale offerta al fisco ex art. 2740 cod. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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